Dal 2 novembre 2024, le strutture ricettive presenti sull’intero territorio nazionale saranno obbligate a possedere ed esporre il codice identificativo nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del turismo previa istanza telematica sull’apposita piattaforma BDSR.
L’ultima deadline utile per richiedere il codice è fissata al 1° gennaio 2025, tramite la banca dati nazionale delle strutture ricettive.
L’operatività del codice nazionale risponde all’esigenza di assicurare la concorrenza e la trasparenza del mercato, oltre che contrastare le forme irregolari di ospitalità.
Grazie alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso 3 settembre, dell’apposito Avviso il Ministero del turismo ha comunicato l’entrata in funzione del portale online per l’invio delle domande dirette ad ottenere il CIN.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Il decreto CIN Affitti brevi
- L’Avviso del Ministero in Gazzetta ufficiale
- Chi deve richiedere il CIN?
- Come si ottiene il CIN?
- Scadenze per ottenere il CIN
- Esposizione del CIN
- Strutture prive di Codice identificativo: cosa si rischia?
- CIN non esposto: cosa si rischia?
- Chi effettua i controlli sul CIN?
- Da quando entrano in vigore le novità normative?
Il decreto CIN Affitti brevi
Il Decreto 18 ottobre 2023 numero 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023 numero 191, al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità, ha attribuito (articolo 13-ter, comma 1) al Ministero del turismo la competenza in materia di assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) a:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. numero 50/2017;
- Strutture turistico – ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Come disposto dal comma 15 dello stesso articolo 13-ter le disposizioni sul Codice identificativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice.
L’Avviso del Ministero in Gazzetta ufficiale
In Gazzetta ufficiale del 3 settembre 2024 è stato pubblicato l’Avviso del Ministero del turismo attestante l’entrata in funzione:
- della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (in sigla BDSR);
- del portale telematico BDSR del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, accessibile collegandosi a “bdsr.ministeroturismo.gov.it”.
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Chi deve richiedere il CIN?
Ai sensi dell’articolo 13-ter del D.L. numero 145/2023 il Codice identificativo per gli affitti brevi dev’essere obbligatoriamente richiesto da:
- titolari o gestori delle strutture turistico – ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi della normativa regionale o della provincia autonoma competente;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.
Come si ottiene il CIN?
Stando a quanto descritto nell’Avviso del 3 settembre 2024 i titolari di strutture turistico – ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche possono ottenere il Codice attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR:
- accesso tramite identità digitale (SPID o CIE) al portale “bdsr.ministeroturismo.gov.it);
- presentazione in via telematica dell’istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la presenza dei requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 13-ter del D.L. numero 145/2023;
- integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla struttura, in conformità all’allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 6 giugno 2024;
- comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze dei dati presenti.
Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica a riprova del regolare rilascio del Codice
Scadenze per ottenere il CIN
La scadenza ultima per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità su tutto il territorio nazionale. Dal 2 gennaio 2025 si è quindi suscettibili di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del Codice.
Esposizione del CIN
Tutto coloro che propongono o concedono in locazione per finalità turistiche o ai sensi della normativa sulle locazioni brevi (articolo 4, D.L. numero 50/2017) un’unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il soggetto titolare di una struttura turistico – ricettiva alberghiera o extra alberghiera, sono tenuti ad esporre il codice “all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato” (articolo 13-ter, comma 6, D.L. numero 145/2023).
L’obbligo di esporre il Codice ricorre anche per coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero per quanti gestiscono portali telematici.
Come precisato nelle FAQ ministeriali (disponibili online su “ministeroturismo.gov.it”) l’obbligo di possedere il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Di conseguenza coloro che sono interessati dall’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale / provinciale sono comunque tenuti a richiedere il CIN e, di conseguenza, ad esporre entrambi i codici.
Strutture prive di Codice identificativo: cosa si rischia?
Il titolare di una struttura turistico – ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN nonché chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o ai sensi del citato articolo 4 del D.L. numero 50/2017 (locazioni brevi) unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile (articolo 13-ter, comma 9, primo periodo, D.L. numero 145/2023).
CIN non esposto: cosa si rischia?
Il secondo periodo del citato articolo 13-ter, comma 9, punisce la mancata esposizione e indicazione del CIN con una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La sanzione in parola opera per “ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione”.
Prevista inoltre la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Chi effettua i controlli sul CIN?
Le funzioni di controllo e verifica sul rispetto della normativa riguardante il CIN oltre che l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al citato comma 9 sono di competenza del comune sul quale insiste la struttura.
Il comune svolge le attività descritte attraverso gli organi di polizia locale.
I proventi frutto delle sanzioni pecuniarie “sono incamerati dal medesimo comune” e “destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti” (articolo 13-ter, comma 11, D.L. numero 145/2023).
Da quando entrano in vigore le novità normative?
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso ministeriale, avvenuta lo scorso 3 settembre, le disposizioni descritte di cui all’articolo 13-ter del D.L. numero 145/2023 in materia di obblighi e sanzioni, nonché di acquisizione ed esposizione del CIN operano a decorrere dal prossimo 2 novembre (sessantesimo giorno successivo la pubblicazione in G.U.).
Le già citate FAQ ministeriali precisano che sempre dal 2 novembre 2024 decorre l’obbligo di “possedere ed esporre il CIN”. Pertanto, le strutture presenti in una Regione / Provincia autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale / provinciale sono tenute a “richiedere il CIN il prima possibile” (FAQ).
Al contrario, coloro che:
- Hanno ottenuto il codice identificativo regionale / provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN hanno ulteriori sessanta giorni per ottenere il CIN (quindi centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso);
- Hanno ottenuto il codice identificativo regionale / provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN hanno trenta giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice regionale / provinciale per ottenere il CIN.
Decorsi i termini descritti nelle FAQ la struttura sarà suscettibile di sanzione.
Da ultimo, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale i soggetti interessati hanno dieci giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice, previsto dalla normativa locale.
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