Assegno di incollocabilità: a chi viene dato, i casi, importi 2024

Paolo Ballanti 05/09/24
Scarica PDF Stampa

Cos’è l’Assegno di incollocabilità? L’assicurazione Inail ha come obiettivo quello di garantire prestazioni economiche e sanitarie a beneficio di coloro che sono colpiti da eventi di infortunio sul lavoro o malattia professionale. 

Quanti, invalidi a causa degli eventi assicurati, si trovano nell’impossibilità di sfruttare la normativa sul collocamento obbligatorio, possono, previa domanda all’Inail, ottenere un sostegno economico mensile grazie all’Assegno di incollocabilità.

Quest’ultimo, in sostanza, svolge una funzione sostitutiva dell’avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti di quanti hanno perso ogni capacità lavorativa ovvero, a causa del grado o della natura dell’invalidità, potrebbero essere nocivi per l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti. 

Indice

Assegno di incollocabilità: requisiti

L’Assegno di incollocabilità è una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita diretta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Età non superiore a 65 anni;
  • Grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (approvato con D.P.R. numero 1124/1965) per infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • Grado di menomazione dell’integrità psicofisica / danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
  • Riconoscimento di una condizione di incollocabilità dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

Assegno di incollocabilità: come si ottiene

Per ottenere l’Assegno è necessario trasmettere (in autonomia o avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato) apposita istanza alla Sede Inail competente in base al domicilio, a mezzo:

  • Presentazione diretta presso lo sportello della sede competente;
  • Posta ordinaria;
  • PEC (Posta elettronica certificata). 

L’Assegno viene concesso dopo trenta giorni dalla presentazione della richiesta sino al compimento dell’età pensionabile, a meno che non intervengano nel frattempo variazioni nella condizione di incollocabilità. 
La domanda all’Inail deve comprendere: 

  • Dati anagrafici;
  • Descrizione dell’invalidità lavorativa ed extralavorativa;
  • Fotocopia del documento di identità;
  • Certificazione dell’invalidità extralavorativa. 

Come viene erogato l’Assegno di incollocabilità?

L’Assegno di incollocabilità viene erogato dall’Inail mensilmente, insieme alla rendita, a mezzo, in alternativa:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • Degli istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono le somme all’estero;
  • Pagamento in contanti localizzato presso uno sportello bancario o postale, per importi superiori a 1.000,00 euro. 

Assegno di incollocabilità: importo

L’importo mensile dell’Assegno di incollocabilità è rivalutato annualmente con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata dall’Istat. 

Per l’anno corrente, la somma mensile spettante a decorrere dal 1° luglio 2024 è stata resa nota con Decreto ministeriale del 26 giugno scorso.  Nel documento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%, l’Assegno di incollocabilità si attesta a 305,78 euro a decorrere dal 1° luglio 2024 rispetto ai precedenti 290,11 euro spettanti dal 1° luglio 2023. 

Da ultimo è importante ricordare che la somma mensile non rileva ai fini fiscali (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Irpef).

Cos’è la rendita diretta Inail?

La rendita diretta è una prestazione economica assicurata dall’Inail a beneficio dei lavoratori che, a seguito di infortunio o malattia professionale, sono colpiti da un’invalidità permanente:

  • Assoluta, con perdita completa dell’attitudine al lavoro e per tutta la vita;
  • Parziale, se l’attitudine lavorativa diminuisce solo in parte e per tutta la vita. 


La rendita è liquidata in funzione della retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore nei dodici mesi precedenti l’infortunio o la malattia professionale. Se nel periodo di riferimento l’interessato non ha lavorato in maniera continuativa o, pur avendo lavorato presso diversi datori di lavoro, non è possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite, la retribuzione annua è pari a trecento volte quella giornaliera. 

Leggi anche “Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo domanda”

In ogni caso l’ammontare della retribuzione annua dev’essere:

  • Non superiore a un limite massimo, corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del 30%;
  • Non inferiore a un limite minimo, corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%. 


I limiti per il calcolo delle rendite vengono rivalutati annualmente con apposito decreto ministeriale
La rendita spettante è aumentata di un ventesimo per il coniuge (o parte dell’unione civile) e per ciascun figlio:

  • Minore di diciotto anni;
  • Fino a ventuno anni se studente di scuola media superiore;
  • Fino a ventisei anni se studente universitario;
  • Senza limite di età se inabile. 

Il pagamento da parte dell’Inail avviene in rate posticipate mensili il primo giorno di ciascun mese ovvero il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile. Unica eccezione il mese di gennaio dove il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. 

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di lavoro e welfare iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter compilando il form qui in basso:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento