Congedo parentale 80%: come si richiede l’indennità maggiorata

Paolo Ballanti 20/08/24
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Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151, i periodi di assenza dei lavoratori per congedo parentale sono economicamente a carico dell’Inps, grazie all’erogazione di un’apposita indennità, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, pari al 30% della retribuzione.

La copertura economica dei periodi di congedo opera fino al dodicesimo anno di vita del figlio, nel limite di tre mesi per ciascun genitore, non trasferibili.

La Manovra 2023 (approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha disposto (nell’ambito delle mensilità già spettanti ai lavoratori, quindi senza aggiungere ulteriori periodi di assenza) l’innalzamento dell’indennità dal 30 all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese:

  • In alternativa tra i genitori;
  • Fino al sesto anno di vita del bambino;
  • Esclusivamente in favore di quanti terminano il congedo di maternità / paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio per l’anno corrente (L. 30 dicembre 2023 numero 213) ha ritoccato ulteriormente la percentuale di calcolo dell’indennità per congedo parentale, maggiorandola per un mese all’80% della retribuzione e, per un ulteriore mese, al 60% (80% per il solo anno corrente).

Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Inps con il Messaggio del 23 luglio 2024 numero 2704 analizziamo in dettaglio come ottenere per i periodi di congedo parentale fruiti dai lavoratori l’indennità economica maggiorata al 60 – 80%.

Indice

Cos’è cambiato nel 2024

La Manovra 2024 è intervenuta nuovamente, dopo la legge di bilancio dell’anno precedente, sul tema dell’indennità economica spettante per i periodi di congedo parentale.

Senza aggiungere ulteriori mesi di assenza ai lavoratori, il legislatore ha previsto, in alternativa tra i genitori:

  • Un mese di congedo indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione / affidamento;
  • Un ulteriore mese di congedo indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) entro i sei anni di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione / affidamento.

Di conseguenza, come chiarito dall’Inps con la Circolare del 18 aprile 2024 numero 57:

  • I periodi di congedo fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento / adozione, per i quali il congedo di maternità / paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • I periodi di congedo fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento / adozione, per i quali il congedo di maternità / paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese (lo stesso periodo, sempre nel limite di un mese, se fruito a partire dal 1° gennaio 2025, è indennizzato al 60% della retribuzione anziché all’80%).

Come accedere all’indennità maggiorata

L’accesso all’indennità maggiorata al 60 – 80% si compone di due passaggi:

  • La domanda di congedo parentale all’Inps;
  • La presentazione al datore di lavoro della copia di domanda di congedo trasmessa all’Inps e, in passato, anche dell’autocertificazione (documento, quest’ultimo, non più necessario a seguito dell’aggiornamento del portale telematico dell’Istituto).

Domanda all’Inps

Per poter accedere all’indennità maggiorata è necessario innanzitutto trasmettere apposita domanda di congedo all’Inps.

I dipendenti possono presentare la domanda di congedo parentale e congedo parentale a ore collegandosi al portale “inps.it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, a patto di essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile trasmettere l’istanza:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Avvalendosi dei servizi di Enti di Patronato e intermediari Inps.

La nuova procedura: niente più dichiarazione al datore di lavoro

Prima dell’implementazione dei servizi Inps, comunicata con Messaggio del 23 luglio 2024 numero 2704, una volta inviata domanda di congedo all’Istituto, i lavoratori interessati dovevano produrre ai datori di lavoro, oltre alla ricevuta e al riepilogo della domanda trasmessa all’Inps, un’apposita autocertificazione in cui chiedevano di ricevere in busta paga l’indennità maggiorata.

A seguito dell’aggiornamento dei sistemi informatici Inps, non è più necessario, per ottenere l’indennità maggiorata, presentare al datore di lavoro l’apposita autocertificazione ma, al contrario, è sufficiente la ricevuta e il riepilogo rilasciato dal portale telematico, una volta trasmessa la domanda.

Nel riepilogo, infatti, è presente, nella pagina dedicata alle dichiarazioni, la seguente frase in cui il lavoratore dichiara “di voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata”.

Congedo parentale 80%: richiesta diretta online

Come reso noto dall’Inps con il Messaggio del 23 luglio 2024 numero 2704 la procedura online è stata implementata al fine di permettere ai dipendenti di presentare direttamente in sede di domanda di congedo la richiesta di indennità di maggiorata.

A tal proposito è necessario spuntare con “” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con l’aliquota maggiorata” disponibile nella pagina “Dati domanda”.

Valorizzare la data di fine maternità/paternità

La normativa prevista dalla Manovra 2024 opera, ricordiamolo, con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Come chiarito dall’Inps, tale circostanza (fine maternità / paternità dopo il 31 dicembre 2023) non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ma esclusivamente “un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione” (Circolare Inps 18 aprile 2024 numero 57).

Di conseguenza, la procedura online chiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità / paternità nel caso in cui la data del parto o di ingresso in famiglia per affidamento / adozione ricada nell’anno 2022. Al contrario, se l’evento ricade nel 2023 l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno corrente).

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita / ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio scorso, operano le disposizioni della Manovra 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla quota maggiorata del 60% (80% per l’anno corrente) l’accertamento relativo alla data di fine congedo.

Domande di congedo: cambiano i termini di presentazione

La procedura di presentazione online delle domande di congedo è stata altresì modificata per consentire di trasmettere le sole istanze riguardanti periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

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