Domanda Assegno di Inclusione ADI respinta: come chiedere il riesame all’Inps

Paolo Ballanti 26/08/24
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Introdotto dal 1° gennaio 2024 in sostituzione dell’abrogato Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di Inclusione (ADI) è oggi la principale misura di contrasto ai fenomeni di povertà, fragilità ed esclusione sociale.

Al pari del RdC, l’ADI prevede un sostegno economico mensile che si accompagna alla partecipazione, da parte dei componenti il nucleo familiare beneficiario, a percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Dal momento che l’Assegno di Inclusione richiede requisiti specifici e che l’accesso è subordinato ad un’apposita domanda all’Inps, può accadere che, per mancanza dei requisiti, l’istanza di ADI venga respinta.

Vediamo perché, in quali casi può essere rifiutata e come comportarsi.

Indice

I requisiti per ottenere l’Assegno ADI?

L’Assegno di Inclusione è riconosciuto esclusivamente ai nuclei familiari in cui almeno un componente si trova in una delle seguenti condizioni:

– soggetto con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 numero 159;
– minorenne;
– almeno sessanta anni di età;
– in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica Amministrazione.

Per poter legittimamente beneficiare dell’ADI è necessaria la presenza di ulteriori requisiti, riguardanti:

– cittadinanza, soggiorno e residenza;
– redditi e patrimonio mobiliare e immobiliare;
– mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive;
– dimissioni volontarie;
– obblighi formativi.

Assegno di Inclusione: necessaria la domanda all’Inps

Per poter ottenere l’Assegno di Inclusione ADI è necessario trasmettere apposita domanda all’Inps, in alternativa:

– online, collegandosi a “Inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
– avvalendosi di patronati o Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Una volta trasmessa l’istanza l’Inps procede all’istruttoria mirata a verificare il possesso, da parte del nucleo familiare, dei requisiti di spettanza del sussidio.

Domanda ADI respinta: cosa succede

L’Inps, accertata nel corso dell’attività istruttoria l’assenza dei requisiti per accedere all’ADI, pone la domanda in stato respinta.

In questi casi non è possibile procedere ai passaggi successivi, nello specifico sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e completare il percorso di inclusione sociale o di attivazione lavorativa.

Domanda ADI respinta: come fare per scoprirlo?

Il richiedente l’Assegno di inclusione può verificare lo stato della domanda collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso è sufficiente cliccare su “Gestione della domanda – Accedi alla domanda” per avere a disposizione i dettagli della richiesta, come:

– Numero di protocollo Inps;
– data presentazione;
– stato domanda;
– codice fiscale richiedente;
– Cognome e nome.

In caso di istanza respinta, la condizione è indicata in corrispondenza di “Stato domanda”.

Per visualizzare le motivazioni dell’esito negativo è sufficiente selezionare il tasto “i” nel riquadro “Azioni”.

Cosa fare in caso di domanda di Assegno ADI respinta

Nel Messaggio del 14 febbraio 2024 numero 684 l’Inps ha chiarito che, nei casi di reiezione dell’istanza, il richiedente può presentare motivata domanda di riesame alla sede dell’Istituto territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell’esito.

In alternativa è possibile presentare ricorso giudiziario.

Come integrare le domanda di ADI?

Come chiarito dal Ministero del lavoro nella Nota del 16 luglio scorso numero 12607, per le domande poste in evidenza alle sedi Inps per omissioni o difformità della DSU, gli utenti ricevono un sms o e-mail di notifica dell’evidenza.

Le sedi Inps, presa in carico la domanda, contattano gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza.

I richiedenti hanno 60 giorni di tempo per integrare la documentazione, colmare le omissioni o ripresentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica presso la sede.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni la domanda è respinta.

Allegati

Messaggio Inps numero 684 del 14/02/2024 50 KB
Nota 12607 del 16/07/2024 227 KB

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Certificati di svantaggio

In presenza di domande respinte per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono “essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS” (Nota ministeriale).

Nel caso in cui l’esito negativo derivi da una errata indicazione nella domanda dell’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio, la Struttura territoriale, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con gli organismi competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.

A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’Amministrazione competente all’Inps, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menù a tendina, in modo che solo per motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

La funzionalità di sblocco non dev’essere utilizzata dall’Istituto, conclude la Nota ministeriale, fuori “dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza”.

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Foto copertina: istock/Andrii Yalanskyi