Guida alle dimissioni online 2024: preavviso, ferie e procedura telematica

Paolo Ballanti 05/08/24
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Le dimissioni online rappresentano la dichiarazione unilaterale del dipendente di interrompere il contratto.

Al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, dove il dipendente firma, di norma in sede di assunzione, un foglio in cui rassegna le dimissioni privo però di data successivamente apposta dal datore di lavoro, a decorrere dal 12 marzo 2016 la normativa ha imposto la presentazione delle dimissioni esclusivamente compilando un apposito modulo telematico sulla piattaforma Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Quando NON si presentano le dimissioni online

Le dimissioni escluse dall’obbligo di compilazione del modulo telematico sono quelle rassegnate:

– nelle sedi protette o avanti le commissioni di certificazione;
– durante il periodo di prova;
– nel lavoro domestico;
– da genitori lavoratori;
– nel lavoro marittimo.

Come compilare e trasmettere le dimissioni online

Per compilare e trasmettere le dimissioni online è necessario collegarsi al portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile all’indirizzo “servizi.lavoro.gov.it”.

Effettuato l’accesso con le credenziali SPID o CIE, dalla pagina iniziale si seleziona la voce “Dimissioni volontarie” e successivamente “Inserisci nuova dimissione”.

A questo punto si passa alla fase di compilazione vera e propria del modulo dimissioni, dove l’utente è chiamato a inserire:

I propri dati identificativi, come codice fiscale, cognome, nome, e-mail;
– dati del datore di lavoro, quali codice fiscale, ragione sociale, e-mail, PEC, indirizzo sede di lavoro, comune sede di lavoro, CAP sede di lavoro, comune sede legale;
– data inizio rapporto di lavoro;
– tipologia contrattuale;
– data decorrenza dimissioni, da intendersi come il primo giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto;
– tipo di comunicazione, selezionando dal menù a tendina una delle voci disponibili tra dimissioni, giusta causa (di dimissioni) e risoluzione consensuale.

Conclusa la compilazione del modulo di dimissioni online, lo stesso viene trasmesso all’Ispettorato territoriale del lavoro competente e al datore di lavoro. Quest’ultimo riceve la comunicazione di dimissioni via posta elettronica certificata.

Dimissioni online: cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro, ricevute le dimissioni via PEC, è successivamente tenuto a trasmettere il modello telematico “UnificatoLav” o “UniLav” di cessazione, attraverso i competenti portali regionali o delle province autonome.

Nell’UniLav di cessazione, da trasmettere entro 5 giorni dall’evento, il datore di lavoro dovrà riportare la data di interruzione del contratto, da intendersi come l’ultimo giorno di vigenza dello stesso.

Da notare che ai fini della cessazione del rapporto la data di riferimento è esclusivamente quella riportata nel flusso UniLav.

Una discrepanza tra la data del modulo dimissioni e quella indicata nell’UniLav può verificarsi nelle ipotesi in cui datore di lavoro e dipendente si accordano per anticipare o posticipare la data di fine contratto.

Avvalersi di intermediari

In alternativa alla compilazione e all’invio del modello telematico di dimissioni in autonomia, il dipendente può avvalersi di intermediari, i quali si preoccupano di trasmettere il modulo per conto dell’interessato.

Tra i soggetti abilitati figurano:

– patronati;
– organizzazioni sindacali;
– consulenti del lavoro;
– ispettorati territoriali del lavoro (ITL);
– enti bilaterali;
– commissioni di certificazione.

Come revocare le dimissioni online

Accedendo sempre al portale “servizi.lavoro.gov.it” è possibile revocare le dimissioni online già presentate.

La revoca, tuttavia, dev’essere effettuata entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.

Non è comunque necessario revocare le dimissioni se datore di lavoro e dipendente si accordano, in forma scritta, per modificare la data di fine rapporto. In tal caso assume rilievo la data di cessazione che il datore di lavoro indica nel modello telematico “UnificatoLav” o “UniLav”, da trasmettere attraverso i portali delle singole regioni e province autonome competenti.

Dimissioni non presentate in modalità telematica

Le dimissioni non presentate in modalità telematica attraverso l’apposita piattaforma ministeriale sono da considerarsi inefficaci.

In situazioni simili se il lavoratore presenta le dimissioni con modalità diverse, il datore di lavoro è tenuto a sollecitare in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, il rispetto della normativa che impone la compilazione del modulo telematico sulla piattaforma ministeriale.

Se il lavoratore, nonostante l’invito aziendale, non trasmette le dimissioni telematiche e non si presenta al lavoro, il datore di lavoro può, nel rispetto del regolamento disciplinare, contestare l’assenza ingiustificata. La condotta è suscettibile di portare, a seconda delle regole aziendali, sino al licenziamento per giusta causa, senza preavviso.

Leggi anche > Dimissioni: preavviso, smaltimento e pagamento ferie. Le regole

Rispettare il preavviso

A beneficio del datore di lavoro, quale soggetto che subisce le dimissioni, la legge (articolo 2118 del Codice civile) riconosce un periodo di preavviso.
Quest’ultimo corrisponde al lasso di tempo che deve intercorrere tra la data in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione di dimissioni via PEC e l’ultimo giorno di vigenza del contratto.

Tra i due eventi dev’esserci un numero di giorni corrispondente al preavviso imposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato, dagli usi o secondo equità.

Di norma i singoli Ccnl differenziano il preavviso in base a:

– anzianità di servizio del dimissionario;
– livello di inquadramento del lavoratore.

I giorni di preavviso sono di norma corrispondenti a quelli di calendario, a meno che il Ccnl non disponga diversamente.

Preavviso per i rapporti a tempo indeterminato

L’articolo 2118 del Codice civile riserva il rispetto del periodo di preavviso alle sole ipotesi di dimissioni da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Quando non opera il preavviso?

Il lavoratore non è tenuto a dare alcun preavviso nelle ipotesi di:

– dimissioni per giusta causa;
– dimissioni della lavoratrice madre e del padre lavoratore;
– dimissioni in periodo di prova.

Cosa accade se non si rispetta il preavviso?

Nel corso del preavviso il contratto di lavoro prosegue regolarmente. Questo significa che il dipendente è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale dedotta in contratto, ricevendo dall’azienda la retribuzione.

Il preavviso non lavorato espone il dipendente ad una trattenuta in busta paga, da parte dell’azienda, a titolo di mancato preavviso.

La trattenuta:

– è calcolata in misura pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se il preavviso fosse stato lavorato;
– opera direttamente sul netto da pagare al dipendente, riducendolo.

Leggi anche > Dimissioni e NASpI: guida per non perdere l’indennità di disoccupazione

Attenzione alle assenze che sospendono il preavviso

La regola generale è quella per cui il preavviso dev’essere lavorato. Ciò significa che il dipendente è chiamato a garantire la prestazione nei giorni / ore lavorabili.

Eventuali assenze, ad esempio per ferie, hanno l’effetto di sospendere il decorso del preavviso.

In situazioni simili, per evitare una trattenuta in busta a titolo di preavviso non lavorato, il lavorare deve manifestare il proprio assenso (in forma scritta) a che la data di fine rapporto slitti in misura pari ai periodi di ferie goduti dal dipendente.

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Foto copertina: istock/skynesher