Con l’estate del 2024 che porta un’ondata di calore eccezionale su tutto il territorio nazionale, la questione della Cassa integrazione per il caldo eccessivo è diventata un tema di grande rilevanza.
Questo strumento, sebbene meno noto, è fondamentale per tutelare sia i lavoratori che le imprese durante periodi di temperature estreme che possono compromettere la normale attività lavorativa.
La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e l’Assegno di integrazione salariale sono previsti anche per situazioni in cui eventi eccezionali, come un’ondata di caldo eccessivo. Situazioni che quindi portano alla sospensione o alla riduzione delle attività lavorative.
Il messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024 chiarisce le modalità di richiesta e gestione delle istanze.
Qui in breve le istruzioni.
Indice
- Chi può richiedere la cassa integrazione per il caldo nel 2024
- Cassa integrazione per il caldo: iter di domanda
- Cassa integrazione decisa dalle Autorità
- Condizioni climatiche: temperature sopra i 35 gradi
- Documenti da allegare alla domanda
- Cassa integrazione Agricoltura e Edilizia
- Niente anzianità e contributo addizionale
Chi può richiedere la cassa integrazione per il caldo nel 2024
Anche quest’anno, possono presentare domanda di integrazione salariale i datori di lavoro che vedono interrotte o ridotte le loro attività a causa del caldo eccessivo, sia per decisione propria che per ordine delle autorità pubbliche.
È importante sottolineare che queste richieste possono essere avanzate anche dai datori di lavoro che ricorrono ai Fondi di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, come stabilito dagli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 148/2015.
Cassa integrazione per il caldo: iter di domanda
Il messaggio Inps 2736 del 26 luglio detta le istruzioni per inoltrare e gestire le domanda di cigo (scarica il messaggio nel box Allegati qui sotto).
Le richieste di integrazione salariale devono essere presentate attraverso una relazione tecnica, che deve includere gli estremi dell’ordinanza della pubblica autorità che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività. Non è necessario allegare l’ordinanza stessa, ma è essenziale che il datore di lavoro indichi chiaramente:
– i periodi e
– le fasce orarie di sospensione.
In assenza di un’ordinanza, è possibile richiedere l’integrazione salariale inserendo la causale “evento meteo” e “temperature elevate“. Tuttavia, non è consentito presentare due domande distinte per lo stesso periodo e gli stessi lavoratori utilizzando entrambe le causali.
Cassa integrazione decisa dalle Autorità
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro quindi possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 95442 del 15 aprile 2016.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze,
Condizioni climatiche: temperature sopra i 35 gradi
Per accedere alla Cassa integrazione per il caldo, le temperature devono superare i 35°C, o la “temperatura percepita” deve risultare significativamente più alta di quella reale, tenendo conto di fattori come l’assenza di protezione dal sole, l’uso di materiali o macchinari che generano calore, e l’elevato tasso di umidità. Questo è particolarmente rilevante per lavori svolti in ambienti non ventilati o raffreddati, come in agricoltura o nell’edilizia.
Documenti da allegare alla domanda
Per una valutazione corretta e completa della domanda, è fondamentale che la relazione tecnica includa:
– dettagli sull’attività lavorativa sospesa,
– le condizioni di lavoro,
– l’evento meteo verificatosi.
Non è richiesto ai datori di lavoro di allegare bollettini meteo, poiché questi sono acquisiti d’ufficio dall’INPS.
Cassa integrazione Agricoltura e Edilizia
Istruzioni specifiche arrivano dall’Inps per la richiesta di cassa integrazione per il caldo in edilizia e agricoltura.
In agricoltura, la causale da utilizzare per la Cassa Integrazione in caso di caldo eccessivo è “avversità atmosferiche“. Nel caso di riduzione dell’attività lavorativa, si utilizza la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione“, come previsto dal decreto-legge 63/2024.
Per le imprese edili, dell’artigianato lapideo e simili, esistono disposizioni specifiche che prevedono la possibilità di prorogare i trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Niente anzianità e contributo addizionale
Un aspetto importante da considerare è che per le domande presentate con causali legate al caldo eccessivo, non è richiesta l’anzianità di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva.
Inoltre:
– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
– il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
– l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro;
– per le aziende dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
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Foto copertina: istock/justocker