Come ogni anno, diamo il benvenuto ad agosto 2024 con la sospensione di molte comunicazioni e pagamenti in tema di fisco. Stand by stabilito sempre a ridosso delle ferie estive dei contribuenti e della pa. Quest’anno le regole di sospensione seguono le norme del Decreto Adempimenti tributari.
Il Decreto legislativo 8 gennaio 2024 numero 1 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ribattezzato Decreto Adempimenti, attua una serie di principi e criteri direttivi previsti dalla Legge delega 9 agosto 2023 numero 111, in materia di riforma del sistema fiscale (Scarica il decreto nel box “Allegati” qui sotto).
In particolare, all’articolo 16, comma 1, della delega si incarica il Governo a adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, diversi da quelli da previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico, approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995 numero 504.
In attuazione della delega il DL Adempimenti prevede, tra le altre cose:
– semplificazione relative al pagamento dei tributi;
– razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;
– rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici;
– sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.
Al fine di fornire istruzioni operative sulle misure appena descritte è intervenuta la Circolare dell’Agenzia entrate numero 9/E del 2 maggio 2024.
Alla luce dei chiarimenti dell’AE analizziamo in dettaglio quali sono le comunicazioni e i pagamenti sospesi dal 1° agosto.
Indice
Cosa dispone il Decreto Adempimenti in tema di Fisco
L’articolo 10, comma 1, del Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno:
– dal 1° al 31 agosto;
– dal 1° al 31 dicembre;
riguardanti l’invio di talune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia entrate.
Quali sono gli atti del Fisco sospesi dal 1° agosto 2024
I provvedimenti interessati dalla sospensione prevista dall’articolo 10, comma 1, nel periodo 1° – 31 agosto sono:
– gli avvisi di liquidazione automatizzati, per le imposte dirette e per l’IVA, ossia la riconciliazione dei versamenti effettuati e la liquidazione delle dichiarazioni (articolo 16, comma 1, lettera a);
– le comunicazioni degli esiti dei controlli formali, mediante cui avviene il controllo formale della dichiarazione con verifica dei documenti giustificativi (per la fruizione, ad esempio, di detrazioni e deduzioni Irpef) sconosciuti all’Amministrazione fiscale (articolo 16, comma 1, lettera b);
– le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte calcolate sui redditi soggetti a tassazione separata (articolo 16, comma 1, lettera c).
Vengono da ultimo sospese le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance) di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, Legge 23 dicembre 2014 numero 190, attraverso il ravvedimento operoso o le dichiarazioni integrative.
Sono fatti salvi i casi di indifferibili e urgenti
La sospensione opera dal 1° al 31 agosto eccezion fatta per “casi di indifferibilità e urgenza”.
A titolo esemplificativo la Circolare dell’Agenzia entrate indica le seguenti ipotesi di indifferibilità e urgenza:
– Sstuazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
– l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura penale;
– l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Come funziona la sospensione degli adempimenti del Fisco
Per effetto del DL Adempimenti durante i periodi di sospensione del Fisco è precluso all’AE l’invio degli atti “ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione” (Circolare).
Elenco pagamenti sospesi fino al 4 settembre 2024
Al di là di quanto previsto dal DL Adempimenti il sistema Fisco italiano prevede già una serie di ipotesi di sospensione riguardanti, ad esempio, i termini per il pagamento degli avvisi bonari e per le risposte a inviti dell’AE nei controlli sostanziali presso l’Ufficio.
Il Decreto legislativo numero 1/2024 stabilisce che sono fatte salve le sospensioni già previste dalla normativa, che operano pertanto in deroga allo stesso articolo 10.
Quest’ultimo, al comma 2, stabilisce quindi che restano ferme le disposizioni che prevedono nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre 2024 la sospensione dei termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme:
– dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. numero 600/1973 e 54-bis del D.P.R. numero 633/1972;
– dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. numero 600/1973,
– derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, Legge numero 311/2004.
Ciò comporta, ha affermato l’AE nella circolare, che, qualora l’Ufficio territoriale “ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo” ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto, il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. numero 462/1997 per il pagamento delle somme “inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa”.
Da ultimo, il comma 2 conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’AE, nel periodo 1° agosto-31 agosto, non incide sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti, da parte della stessa Agenzia entrate o da altri enti impositori.
La sospensione del Fisco non comprende le richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, né tantomeno quelle relative alle procedure di rimborso dell’IVA.
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Foto di copertina: istock