“L’approvvigionamento di farmaci a mezzo di procedure di gara – ricorda l’AGCM – è volto all’ottenimento dei maggiori risparmi di spesa possibili sulla base del confronto concorrenziale tra le imprese aspiranti fornitrici, salvo i casi in cui il bene oggetto di fornitura sia coperto da esclusiva commerciale”. Ed, anche “a seguito della scadenza dell’esclusiva, nondimeno, il confronto concorrenziale può esplicarsi tra il produttore sino a quel momento esclusivista e i nuovi produttori del farmaco equivalente, il cui prezzo d’immissione sul mercato è inferiore di almeno i 20% rispetto a quello dell’originatore”.
Ma tutto ciò non sempre avviene, o almeno non sarebbe avvenuto nella gare bandite dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (AOM) e dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (ASLT), entrambe in qualità di “capofila” di altre strutture sanitarie delle proprio regione. AOM e ASLT, infatti, pur in presenza di una sopravvenuta decadenza di esclusiva durante la fornitura aggiudicata all’impresa esclusivista, avrebbero previsto rinegoziazioni del prezzo di fornitura nei soli confronti dell’impresa ex esclusivista, ovvero avrebbero previsto che il prezzo venga automaticamente riparametrato a non meglio precisate medie di mercato.
In particolare, nella gara bandita dall’AOM, si prevede che, subito dopo la cessazione dell’esclusiva commerciale, il prezzo di cessione del farmaco venga rinegoziato con l’impresa aggiudicataria e che, dopo un anno, lo stesso si assesti sulla media del mercato registrabile al momento, “con ciò escludendo qualsiasi incentivo a riformulare ulteriori ribassi di prezzo per l’impresa risultata a suo tempo aggiudicataria della fornitura”.
Nella gara bandita dall’ASLT, invece, si prevede che, a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato (tra cui la cessazione dell’esclusiva commerciale) nel corso della vigenza contrattuale, la stazione appaltante procederà a interpellare l’impresa aggiudicataria affinché la stessa formuli la propria migliore offerta per la continuazione della fornitura.
L’Autorità rileva che, in base all’art. 15, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (la “famigerata” “Spending Review”), gli enti siano tenuti a utilizzare gli strumenti diacquisto e negoziazione telematica messi a disposizione dalla Consip o dalle centralidi committenza regionali di riferimento, ciò che consente una più efficace aggregazione delladomanda ai fini dell’ottenimento di migliori offerte di prezzo; (2) nel caso di ricorso al sistemadinamico dedicato all’acquisto di farmaci reso operativo da Consip, il modello di disciplinaspeciale a disposizione delle stazioni appaltanti prevede proprio una clausola di risoluzione e recesso di fornitura a seguito della scadenza di tutela brevettuale e immissione in commercio di medicinali equivalenti, cui segue l’esperimento di una nuova procedura “dinamica” con invito aoffrire esteso a tutti gli operatori economici in possesso di autorizzazione in commercio per laspecifica molecola, previo utilizzo del prezzo del nuovofarmaco equivalente – ovvero del più basso in caso di una pluralità di equivalenti divenuti disponibili sul mercato – come nuova base d’asta.
E tali clausole, a giudizio dell’Autorità, dovrebbero essere sempre utilizzate per consentire un’utile riapertura del confronto concorrenziale. Viceversa, l’eventuale previsione di esclusive di acquisto di farmaci biologici originatori dovrebbe almeno sempre risultare parametrata a criteri oggettivi e, per quanto possibile, sempre assoggettabile a successive revisioni, in vista dello sviluppo di un più ampio confronto concorrenziale con i farmaci “biosimilari”.
Con buona pace dei produttori di farmaci “originatori”!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento