Legge 104, articolo 3 comma 1: cosa comporta. I diritti dei disabili non gravi

Paolo Ballanti 08/07/24
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La Legge 104 rappresenta la normativa di riferimento per i diritti delle persone con disabilità.
I principali beneficiari delle disposizioni normative sono i soggetti qualificati all’articolo 3, di recente modificato dal Decreto Disabilità (D.lgs. 3 maggio 2024 numero 62), come disabili (comma 1) e disabili con handicap grave (comma 3).
I primi vengono individuati in coloro che presentano “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Nella formulazione ante Decreto Disabilità l’articolo 3, comma 1, stabiliva che è persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

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È importante, tuttavia, precisare che la modifica in parola, riguardante la definizione dei disabili non gravi, si applica nei territori interessati dalla fase di sperimentazione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2026.
Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio quali diritti hanno i disabili non gravi di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 104.

Indice

Legge 104: rifiuto del lavoro notturno

I lavoratori che hanno a carico un soggetto disabile ai sensi della Legge numero 104/1992 non sono obbligati a prestare lavoro notturno, definito come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Collocamento obbligatorio con Legge 104 articolo 3 comma 1

I soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, Legge numero 104/1992 possono beneficiare della normativa sul collocamento obbligatorio. Quest’ultima, contenuta nella Legge 12 marzo 1999 numero 68, impone alle aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, di riservare un certo numero di posti di lavoro ai soggetti con disabilità:

– da 15 a 35 dipendenti, un’assunzione obbligatoria;
– da 36 a 50 dipendenti, due assunzioni obbligatorie;
– da 51 dipendenti, un numero di assunzioni obbligatorie pari al 7% dei lavoratori occupati.  

Sgravi contributivi

Per incentivare le aziende a occupare dipendenti con disabilità, la stessa normativa sul collocamento obbligatorio (Legge numero 68/1999) riconosce un abbattimento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro all’Inps, determinato secondo quanto descritto in tabella:

Lavoratori interessatiMisura dello sgravioDurata
Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità36 mesi
Con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità36 mesi
Con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica60 mesi

La misura in parola spetta per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. Fanno eccezione le assunzioni di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In tal caso accedono allo sgravio anche i contratti a termine di durata non inferiore a 12 mesi.

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Deducibilità delle spese mediche

Sono deducibili fiscalmente, nel senso che permettono di abbattere il reddito complessivo del contribuente, su cui viene calcolata l’Irpef, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3, Legge numero 104.
Sono parimenti deducibili le spese sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico.

Spese detraibili per disabili con Legge 104

Sussidi e mezzi di locomozione
Sono detraibili ai fini Irpef, dal momento che abbattono l’imposta dovuta dal contribuente, le seguenti spese, anche se sostenute dal familiare che a carico il portatore di handicap:

spese per sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione (come, ad esempio, fax, modem, pc, telefono a viva voce e cucine), nonché spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti;
– spese relative ai mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione, l’accompagnamento e il sollevamento (automobili e autocaravan, motoveicoli e motocarrozzette, biciclette elettriche a pedalata assistita, cani guida per non vedenti).

La detrazione, pari al 19% delle spese citate, spetta nell’anno in cui le stesse sono sostenute o, in alternativa, riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo.
Con esclusivo riferimento ai cani guida, in aggiunta alla detrazione del 19%, spettante una sola volta nell’arco di quattro anni dall’acquisto, calcolata sull’intera spesa sostenuta per l’acquisto stesso, spetta un’ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,00 annui per le spese di mantenimento.
Anche per i veicoli, la detrazione spetta una sola volta (cioè, per un solo veicolo) in un periodo di quattro anni dall’acquisto. L’importo detraibile dev’essere inoltre calcolato applicando la percentuale del 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Spese per gravi patologie

Sono detraibili le spese sostenute nell’interesse dei familiari, anche se non a carico, affetti da gravi patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

La detrazione, calcolata in misura pari al 19% delle spese, spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari, relative alle spese riguardanti le gravi patologie, nel rispetto del limite annuo di 6.197,48 euro, ridotto della franchigia di 129,11 euro.

Spese per l’assistenza personale
In presenza di un reddito complessivo non eccedente i 40 mila euro, con la Legge 104 è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione è calcolata in misura corrispondente al 19% della spesa sostenuta, quest’ultima non superiore a 2.100,00 euro.

I soggetti portatori di handicap, ai sensi della Legge 104, possono ottenere un’IVA al 4% (in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata pari o inferiore a:

– 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
– 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido.

Per i motori elettrici vale come limite una potenza non superiore a 150 kW.

L’aliquota ridotta:

– si applica una sola volta nell’arco di quattro anni dall’acquisto;
– opera per i soli acquisti effettuati dalla persona con disabilità o dal familiare che l’ha fiscalmente a carico. 

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