Il Decreto 19 del 2 marzo 2024, noto come Decreto PNRR, ha introdotto all’articolo 29 una serie di modifiche in materia di sanzioni per lavoro irregolare e sommerso, oltre che per le ipotesi di somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Queste ultime fattispecie, contenute nell’articolo 18 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276, sono state oggetto della nota 1.091 del 18 giugno 2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Nel documento gli ispettori hanno fornito le prime indicazioni operative sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Analizziamole in dettaglio.
Indice
Aumento dell’importo della maxi-sanzione per lavoro sommerso
L’articolo 29, comma 3, del D.L. numero 19/2024 interviene elevando dal 20 al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori (indicati dall’articolo 3 del Decreto – legge numero 12/2002) in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro, cosiddetta maxi-sanzione per lavoro nero.
In caso di lavoro irregolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, maggiorata del 30%, è prevista:
– da 1.950,00 euro a 11.700,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
– da 3.900,00 euro a 23.400,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro;
– da 7.800,00 euro a 46.800,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, a fronte di un impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Ripristinata la responsabilità penale per le somministrazioni di manodopera
L’articolo 29, comma 4, del Decreto – legge numero 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. numero 276/2003, in materia di somministrazioni di manodopera illecite e fraudolente. In particolare, si introduce la pena, alternativa o congiunta, dell’arresto o dell’ammenda.
Dal momento che, eccezion fatta per le ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro realizzata da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo, si legge nella nota INL, dovrà procedere a adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 20 e seguenti del D.Lgs. numero 758/1994.
Importo delle ammende
Per determinare l’ammontare delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni interessate dall’articolo 18, l’INL precisa che vige la disciplina di cui all’articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1), Legge numero 145/2018 secondo cui gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nelle seguenti misure:
– 30% per gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3, D.L. numero 12/2002 (lavoro irregolare);
– 20% per gli importi dovuti a seguito delle violazioni di cui all’articolo 18, D.Lgs. numero 276/2003 (somministrazione, appalto e distacchi illeciti).
Come già descritto, le maggiorazioni per lavoro irregolare sono state solo in parte ritoccate dal Decreto PNRR, con l’aumento dal 20 al 30% degli importi previsti in caso di maxi-sanzione per lavoro nero. Resta quindi immutata la maggiorazione del 20% per i nuovi importi delle ammende previste dal D.L. numero 19/2024.
Un esempio di calcolo delle ammende
L’esercizio non autorizzato, da parte dell’agenzia, dell’attività di somministrazione (a tempo determinato e indeterminato) è punito con l’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro che, maggiorata del 20%, passa a 72 euro per ogni lavoratore occupato e per singola giornata di lavoro.
In questo caso il calcolo è:
60,00 euro + (60,00 * 20%) = 72,00 euro.
Se ad essere interessati dalla violazione sono cinque lavoratori per venti giornate l’ammenda è pari a:
72,00 * 5 * 20 = 7.200,00 euro.
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Lavoro irregolare: minimali e massimali delle pene pecuniarie
Il calcolo delle sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare dovrà in ogni caso prendere in considerazione il disposto del nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 in parola, come modificato dal D.L. numero 19/2024. Secondo la norma, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
Tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter) nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis) per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
In definitiva, nel caso in cui, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore a 5.000,00 euro, andrà applicata tale soglia minima che, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta ad un quarto, portando così la sanzione a 1.250,00 euro.
La recidiva sul lavoro irregolare
Il nuovo comma 5-quater dell’articolo 18 dispone che gli importi delle sanzioni previsti dal medesimo articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
Sul punto l’INL evidenzia la perdurante vigenza dell’articolo 1, comma 445, lettera e), Legge numero 145/2018 secondo cui le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Di conseguenza l’Ispettorato nazionale del lavoro ritiene che:
– la maggiorazione per recidiva semplice di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), Legge numero 145/2018 trovi applicazione se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori o penali di cui alla precedente lettera d), a titolo di esempio ne deriverebbe che, in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all’articolo 18 ma ricomprese nella citata lettera d) come l’ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro nero o di tempi di lavoro, gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati del 40% (20% ai sensi della lettera d) e un ulteriore 20% ai sensi della lettera e));
– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva specifica, ossia con riguardo ad una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.
Per meglio comprendere quanto descritto ecco due esempi:
– qualora si debba sanzionare, ai sensi del comma 1, primo periodo, articolo 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxi-sanzione, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60 + 40% (ai sensi della Legge numero 145/2018) per un totale di 84,00 euro;
– la stessa sanzione di cui al comma 1, primo periodo, articolo 18, nei confronti di un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo articolo 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60 + 20% (a norma dell’articolo 18) per un totale di 72 euro + 40% (ai sensi della Legge numero 145/2018) = 100,80 euro.
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