Introdotta dal 1° gennaio 1996 con la Legge 335, la Gestione separata Inps ha risposto all’esigenza di estendere l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a categorie lavorative sino a quel momento prive di copertura previdenziale.
Sono attualmente obbligati ad iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi occasionali (una volta superata la soglia dei 5 mila euro di compensi nell’anno) e i professionisti senza albo e cassa.
Proprio con riguardo agli autonomi, come ribadito dall’Inps con il recente Messaggio del 27 giugno 2024 numero 2403, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è stato esteso, per effetto di una serie di sentenze della Corte Costituzionale, ai titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Gestione separata Inps: professionisti senza albo e cassa
- Iscrizione alla Gestione separata: iscritti ad albi professionali
- Come iscriversi alla Gestione separata Inps
- A quanto ammontano i contributi da versare
- Chi versa i contributi per la Gestione separata Inps
- Le prestazioni garantite in Gestione separata
Gestione separata Inps: professionisti senza albo e cassa
Tra le categorie professionali obbligate ad iscriversi alla Gestione separata Inps figurano quanti esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo per la quale:
– non opera un obbligo di iscrizione ad appositi albi professionali;
– in alternativa, non sussiste alcun obbligo di versamento dei contributi ad apposite casse professionali, in base a specifici regolamenti e statuti.
Iscrizione alla Gestione separata: iscritti ad albi professionali
La Corte Costituzionale grazie a due distinte sentenze (in particolare quella del 28 novembre 2022), recentemente richiamate dall’Inps con il Messaggio del 27 giugno 2024 numero 2403, ha esteso l’operatività della Gestione separata nei confronti di determinati lavoratori autonomi o professionisti che, per il tipo di attività svolta, sono comunque iscritti ad albi professionali.
Il motivo è dovuto al fatto che la Gestione separata risponde alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperte da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare, nell’ambito della categoria professionale interessata.
Sentenza del 22 aprile 2022
Con la sentenza del 22 aprile 2022 numero 104 la Corte Costituzionale ha affermato che sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps non solo per quanti esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ma altresì quanti:
– svolgono un’attività il cui esercizio è comunque subordinato all’iscrizione all’apposito albo professionale;
– non hanno, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano tenuti al versamento del solo contributo integrativo, escludendo invece il contributo di tipo soggettivo, il solo cui è legata la costituzione di una posizione previdenziale.
Sentenza del 28 novembre 2022
La successiva sentenza della Corte Costituzionale del 28 novembre 2022 numero 238 ha ulteriormente dettagliato l’operatività dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps precisando che interessati lavoratori autonomi e i professionisti:
– privi di un apposito albo professionale;
– che, pur essendo iscritti ad uno specifico albo (al quale versano il contributo integrativo) non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale e non si fanno carico, di conseguenza, del contributo soggettivo;
– non iscritti alla cassa professionale per l’assenza dei requisiti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo stesso di iscrizione, ovvero, al contrario, per la sussistenza di un divieto di iscrizione a causa della presenza di una posizione previdenziale attiva presso un’altra cassa.
Come iscriversi alla Gestione separata Inps
Per iscriversi alla Gestione separata è sufficiente collegarsi all’apposita piattaforma telematica, disponibile su “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Iscrizione liberi professionisti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
A quanto ammontano i contributi da versare
I contributi a carico degli autonomi iscritti alla Gestione separata sono pari, per l’anno corrente, a:
– 26,07% della base imponibile (di cui 25,00% destinati all’assicurazione IVS – Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, 0,72% quale aliquota aggiuntiva a finanziamento delle prestazioni di maternità e malattia, 0,35% per l’Indennità straordinaria di continuità reddituale operativa in sigla ISCRO) per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
– 24,00% della base imponibile per quanti sono già titolari di pensione ovvero provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria in qualità, ad esempio, di lavoratori dipendenti.
La base imponibile su cui applicare le aliquote contributive è rappresentata dai redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, in base alla normativa fiscale.
Il contributo è dovuto nel limite di un imponibile massimo annuo, fissato per l’anno corrente in 119.650,00 euro.
Chi versa i contributi per la Gestione separata Inps
I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono provvedere in proprio al versamento dei contributi. E’ comunque prevista la possibilità di addebitare ai committenti, in via definitiva, una quota del carico contributivo, pari al 4% dei compensi lordi.
Le prestazioni garantite in Gestione separata
Le prestazioni garantite dalla Gestione separata, oltre alle pensioni, si concretizzano in:
– indennità per ricovero ospedaliero;
– indennità di malattia;
– indennità di maternità;
– indennità per congedo parentale.
A tutto questo si aggiunge l’Indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO), prevista dal 1° gennaio 2024 in modo strutturale.
La prestazione, previa domanda dell’interessato, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia entrate. L’importo spettante, in ogni caso, non può essere superiore a 800,00 euro né inferiore a 250,00 euro.
L’importo ISCRO è corrisposto per sei mensilità, non comporta alcun accredito di contribuzione figurativa e prevede la partecipazione del beneficiario a corsi di aggiornamento professionale.
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