Saranno, dunque, tutti i precetti contenuti nella normativa n. 49/2006 (legge cosiddetta Fini-Giovanardi), vincolante in materia di sostanze psicotrope, a ricadere ora sotto la lente della Corte Costituzionale. Nello specifico, le controversie sollevate dalla Cassazione vertono sull’eventuale violazione dell’articolo 77, secondo comma, del Testo costituzionale, specificatamente circoscritto alla disciplina dei decreti legge e delle leggi di conversione. Le norme la cui legittimità viene oggi messa in dubbio, infatti, vennero inserite nella legge di conversione attraverso un maxi-emendamento al Dl 272/2005, riguardante “misure urgenti dirette a garantire la sicurezza e il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità dell’amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Il parere pronunciato dalla Suprema Corte, quindi, ritiene che la questione di costituzionalità della norma che “parifica ai fini sanzionatori” droghe pesanti e leggere, conseguentemente inasprendo le condanne per chi spaccia hashish (precedentemente comprese tra 2 e 6 anni detentivi e attualmente innalzate dai 6 ai 20 anni, con l’aggravio di una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 26mila e i 260mila euro), ha primariamente a che fare con “il profilo dell’estraneità delle nuove norme inserite nella legge di conversione all’oggetto, alle finalità e alla ‘ratio’ dell’originale contenuto del decreto legge”.
Pertanto, quale proposizione secondaria, la Cassazione richiede che, “qualora le nuove norme siano ritenute non del tutto estranee al contenuto e alla finalità della decretazione d’urgenza” venga altresì stabilita la natura della “evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza” attinente ai decreti legge. Dal testo della sentenza n.25554, depositata oggi, si apprende letteralmente che: “Appare non manifestamente infondato ritenere che l’introduzione delle nuove norme abbia travalicato i limiti della potestà emendativa del Parlamento tracciati dalle pronunce della Corte Costituzionale“. Sono queste, pertanto, le ragioni che, ritenuta “la rilevanza e la non manifesta infondatezza” hanno portato la Cassazione a sollevare, entro i termini indicati, la questione di legittimità costituzionale, rispettivamente, di: “a) art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l’art. 73 del testo unico sulla sostanze stupefacenti di cui al Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, e più specificatamente nella sezione in cui, rimpiazzando i commi 1 e 4 dell’art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, innalzando le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260,000; b) art. 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, dello stesso decreto legge, nella parte in cui modifica gli artt. 13 e 14 del Dpr 309 del 1990, aggregando le tabelle che individuano le sostanze psicotrope, ed in particolare accorpando alla prima di queste tabelle identificative anche la cannabis ed i prodotti derivati, in applicazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., in via principale, sotto il profilo della estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale decreto- legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza”.
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