L’arrivo dell’estate porta con sé piacevoli sorprese in busta paga per i lavoratori dipendenti e nel cedolino pensione per pensionati, che rientrano nella platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità.
Analizziamo in dettaglio a chi spetta e a quanto ammonta la somma in questione, oltre a scadenze e modalità di pagamento della stessa.
Quattordicesima 2024 per lavoratori dipendenti
La quattordicesima ai lavoratori dipendenti si caratterizza per essere un importo aggiuntivo alle 12 mensilità ordinarie (da gennaio a dicembre) e alla tredicesima, quest’ultima corrisposta di norma in occasione delle festività natalizie.
L’intera disciplina della quattordicesima è rimessa alla contrattazione collettiva che ne fissa, tra le altre cose:
– importo;
– regole di maturazione;
– scadenza di pagamento.
Di norma sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) a preoccuparsi di regolamentare la quattordicesima. In assenza di norme espresse valgono le disposizioni in vigore per la tredicesima.
A chi spetta la quattordicesima?
A differenza della tredicesima riconosciuta dalla pressoché quasi totalità dei Ccnl, la quattordicesima non è universale ma, al contrario, limitata a determinati contratti collettivi.
Per sapere quindi se spetta la mensilità aggiuntiva è necessario controllare cosa prevede il Ccnl applicato.
Quando viene corrisposta la quattordicesima e come?
La quattordicesima viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro, in alternativa:
– con un cedolino separato;
– nel cedolino di competenza della mensilità ordinaria.
La scelta tra le due opzioni è legata alla scadenza prevista dal Ccnl per il pagamento della somma.
Fatte salve le previsioni dei singoli contratti collettivi, la quattordicesima è liquidata di norma nel corso dei mesi estivi, essendo stata introdotta per sostenere economicamente le vacanze dei dipendenti.
Importo
La quattordicesima, fatte salve le previsioni dei singoli Ccnl, è di norma pari ad una mensilità di retribuzione lorda, nella misura in vigore nel mese in cui la somma viene corrisposta.
Il valore di riferimento è rappresentato da tutti gli elementi fissi della retribuzione, da intendersi come l’insieme degli importi spettanti al lavoratore in tutti i periodi di paga, a prescindere dalla quantità e dalle caratteristiche della prestazione svolta. Vi rientrano, ad esempio, paga base, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione / ad personam, indennità di contingenza, nonché altre somme definite come tali dalla contrattazione collettiva o per accordo tra le parti.
La somma riconosciuta a titolo di quattordicesima dev’essere proporzionalmente ridotta se, nel periodo di maturazione della stessa (ad esempio coincidente con il periodo 1° luglio/30 giugno dell’anno successivo) previsto dal Ccnl, il dipendente:
– non è stato interamente in forza in azienda, a seguito di assunzione o cessazione;
– ha totalizzato uno o più periodi di assenza per i quali non è prevista la maturazione della quattordicesima.
Quattordicesima 2024 pensionati
Al pari dei lavoratori dipendenti, anche i pensionati, in possesso di determinati requisiti, possono beneficiare di una somma aggiuntiva a titolo di quattordicesima mensilità. A Luglio o a dicembre (in base ad alcune condizioni) verrà loro erogata la Quattordicesima 2024.
Come chiarito sul portale Inps, con la rata di luglio, l’Inps corrisponderà d’ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati di tutte le gestioni che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, tra cui il requisito reddituale.
I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria. L’effettivo diritto sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati.
L’ultimo messaggio del 25 giugno conferma poi che la corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
I requisiti
La quattordicesima mensilità ai pensionati è riservata a quanti hanno un’età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
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L’importo spettante è determinato in funzione di:
– anzianità contributiva complessiva;
– gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
In particolare, se il soggetto interessato:
– è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti, si assume la sola anzianità contributiva relativa alla pensione diretta;
– è titolare solo di pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60%, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico.
Requisiti reddituali
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la somma aggiuntiva, in un primo tempo riservata a quanti sono in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), è stata ritoccata in aumento e riconosciuta, sia pure in misura diversa, a coloro che possiedono un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.
Per la determinazione del requisito reddituale si assumono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli:
– non soggetti a tassazione;
– soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
– soggetti ad imposta sostitutiva;
eccezion fatta per le somme a titolo di indennità di accompagnamento, di reddito della casa di abitazione, di trattamento di fine rapporto, oltre che delle competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Gli importi
Ecco di seguito gli importi a titolo di quattordicesima previsti per l’anno corrente:
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | ||
Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) | Limite di reddito (in euro) (*) |
Fino a 15 | 437,00 | 12.109,90 |
Oltre 15 e fino a 25 | 546,00 | 12.218,90 |
Oltre 25 | 655,00 | 12.327,90 |
(*) Il limite di reddito si calcola moltiplicando il trattamento minimo di pensione pari, per l’anno corrente, ad euro 598,61 per 13 mensilità. La somma ottenuta dev’essere poi moltiplicata per 1,5 e aumentata dell’importo aggiuntivo spettante in base agli anni di contribuzione |
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo | ||
Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) | Limite di reddito (in euro) (*) |
Fino a 15 | 336,00 | 15.899,86 |
Oltre 15 e fino a 25 | 420,00 | 15.983,86 |
Oltre 25 | 504,00 | 16.067,86 |
(*) Il limite di reddito si calcola moltiplicando il trattamento minimo di pensione pari, per l’anno corrente, ad euro 598,61 per 13 mensilità. La somma ottenuta dev’essere poi moltiplicata per 2 e aumentata dell’importo aggiuntivo spettante in base agli anni di contribuzione |
Da notare che il reddito di riferimento è quello totalizzato dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Il suddetto valore si assume a riferimento per la corresponsione del trattamento sino al 30 giugno dell’anno successivo.
Quando e come viene erogata la quattordicesima ai pensionati?
Il pagamento della quattordicesima avviene d’ufficio a beneficio dei pensionati di tutte le gestioni previdenziali, per i quali sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
Tale somma è corrisposta in sede di erogazione della mensilità di luglio 2024.
Al contrario, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di pensione di dicembre 2024 per coloro che:
– perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) ovvero dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) sino al 31 dicembre 2024;
– diventano titolari di pensione nel corso dell’anno corrente, i quali rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti.
Liquidazione provvisoria
La quattordicesima mensilità è riconosciuta in via provvisoria in presenza dei requisiti descritti.
L’effettivo diritto alla somma aggiuntiva viene poi verificato dall’Inps sulla scorta dei dati reddituali consolidati.
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