La circolare 5/E/2013 prende in considerazione le conseguenze di questa alternanza di tributi differenti, ad iniziare dall’impatto sugli obblighi dichiarativi e dalla “sterilizzazione” della deduzione dal reddito fissata per la casa principale dall’artioclo 10, comma 3 – bis del Tuir, che al momento è una pura ripetizione. Ad ogni modo, non tutti gli effetti sono stati analizzati, e ci sono ancora alcuni casi che aspettano di essere chiariti visti i dubbi che vi gravitano intorno.
Per gli immobili costituiti in fondo patrimoniale, per esempio, l’articolo 4, comma 1, lettera b) del Tuir stabilisce che ” i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”. Dunque il reddito di un immobile di proprietà totalmente del marito, da quando viene immesso nel fondo va dichiarato al 50% da entrambi i coniugi. La questione nasce in merito al fatto che, ai fini Imu, non c’è una norma simile, per l’opinione principale è che il soggetto passivo sia solamente il proprietario (nel caso, il marito).
Si ha quindi un immobile dichiarato ai fini Irpef da due soggetti, ma su cui l’Imu è corrisposta da uno solo. Premesso che sul marito non ci sono dubbi, per quanto riguarda la moglie la situazione si fa più complessa sull’effetto sostitutivo Imu/Irpef. Il nodo da sciogliere non è tanto quello dell’immobile che rappresenta abitazione principale della coppia (Irpef verrebbe comunque compensata dalla deduzione) ma per le abitazioni a disposizione.
A tal proposito, si considera che l’effetto sostitutivo Imu/Irpef accada anche nel caso di specie; infatti, l’immobile è sottoposto a Imu , per cui anche l’Irpef a carico della moglie non è dovuta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, che non richiede che vi sia per forza una coincidenza tra chi paga l’Imu e chi risparmia l’Irpef. Se così è, resta un problema per l’Agenzia che difficilmente riuscirà ad evitare problemi in sede di controllo di Unico.
Un altro effetto particolare si verifica per i consorzi di bonifica e gli altri oneri che l’art. 10, comma 1, lettera a) del Tuir comprende tra i canoni, livelli, censi, contributi ai consorzi obbligatori gravanti sui redditi immobiliari. La norma prevede la deducibilità di queste somme se il reddito dell’immobile concorre a formare il reddito complessivo del contribuente; proprio ciò che non si verifica per fabbricati e terreni in cui l‘Imu ha sostituito l’Irpef.
Per le abitazioni principali e per le seconde case non affittate, i Caf stanno restituendo ai contribuenti i documenti di spesa non permettendone, per il primo anno, la deduzione ai fini Irpef. Nulla cambia per gli immobili locati, per quelli strumentali delle imprese e per i fondi concessi in affitto. Un’attenzione specifica meritano i contributi di bonifica versati per i terreni agricoli ai consorzi obbligatori, la cui deducibilità è sempre in discussione.
L’articolo 10 del Tuir ne permette la deducibilità se non sono già stati dedotti dal reddito. I contributi di bonifica, se i rispettivi consorzi erano esistenti negli anni 1978/79, sono stati considerati nelle deduzioni fuori tariffa, per cui sarebbero comunque indeducibili, ed è ciò che occorre determinare. La Corte di cassazione (n.3356/2013) ha riconosciuto la deducibilità, limitatamente a quelli di miglioramento fondiario in quanto non compresi nelle deduzioni fuori tariffa.
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