Piano ferie 2024: si può modificare o annullare dopo l’approvazione?

Paolo Ballanti 20/06/24
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Nel corso dei mesi estivi sono numerosi i dipendenti che sfruttando il bel tempo e la chiusura delle scuole si concedono una o più settimane di vacanza.

L’assenza massiva dei lavoratori viene gestita dalle imprese attraverso la predisposizione di un piano ferie.
Trattasi in buona sostanza di un documento dove il dipendente può indicare quando intende sfruttare i periodi di assenza per ferie a sua disposizione.

Il datore di lavoro, di norma, prima di sottoporre il piano ferie ai dipendenti, indica già i periodi in cui questi possono scegliere di assentarsi e altresì il numero di ore / giorni di ferie da utilizzare.    

Una volta compilato dai lavoratori, il piano ferie è sottoposto al datore di lavoro per l’approvazione definitiva.

Per iniziativa dell’azienda stessa o del dipendente è possibile modificare o annullare il piano ferie dopo l’ok del datore di lavoro? Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Modifica piano ferie da parte del datore di lavoro, è possibile?

Il datore di lavoro ha la possibilità, una volta approvato il piano ferie, di modificarlo o annullarlo anche in assenza di fatti sopravvenuti, semplicemente sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali.

Ad affermarlo la Corte di cassazione con le sentenze dell’11 febbraio 2000 numero 1557 e del 3 dicembre 2013 numero 27057.

L’unica limitazione in capo all’azienda è quella di segnalare i cambiamenti ai lavoratori con congruo preavviso e, comunque, prima dell’inizio del periodo di ferie.

Piano ferie modificato dal datore di lavoro, il dipendente deve rispettare la decisione?

A fronte della modifica del piano ferie da parte dell’azienda, comunicata con congruo preavviso al dipendente, quest’ultimo è tenuto a rispettare la decisione.

Ciò significa che il dipendente deve presentarsi regolarmente in azienda nei giorni lavorabili e rendersi disponibile a svolgere la mansione assegnatagli.

L’eventuale assenza del lavoratore, in caso di ferie non accordate, è da qualificarsi come ingiustificata, a meno che non siano presenti certificati di malattia / infortunio sul lavoro ovvero domande trasmesse all’Inps per eventi di maternità, congedo parentale, congedo straordinario o permessi previsti dalla Legge numero 104.

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L’assenza ingiustificata del dipendente può esporlo a gravi conseguenze a livello disciplinare, a seconda di quanto previsto dal regolamento interno aziendale.

I provvedimenti adottabili dal datore di lavoro possono concretizzarsi, previa apposita contestazione disciplinare in:

– Ammonizione scritta;
– Multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
– Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni;
– Trasferimento ad altra sede o reparto aziendale;
– Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) o giusta causa (senza preavviso).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro Commercio e terziario-Confcommercio prevede all’articolo 238 il ricorso al licenziamento disciplinare (senza preavviso) per una serie tassativa di mancanze, tra cui figura l’assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare.

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Piano ferie modificato da datore di lavoro, cosa può fare il dipendente?

Nelle ipotesi di modifica o annullamento del piano ferie il dipendente, oltre ad organizzarsi per rispettare la decisione aziendale, ha comunque la possibilità di presentare eventuali considerazioni al datore di lavoro.

Ad affermarlo la citata sentenza della Cassazione numero 1557/2000. I rilievi del lavoratore, sostiene la Suprema corte, che “ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione”.

Può accadere ad esempio che, a fronte di quanto espresso dal lavoratore, l’azienda non annulli completamente le ferie indicate nel piano ma ne consenta comunque la fruizione, sia pure parziale.

Un’altra possibilità è quella di far slittare o, al contrario, anticipare l’intero periodo di ferie.

Modifica piano ferie: ammesso il divieto di accesso in azienda

Il datore di lavoro, in quanto titolare del potere direttivo, quale insieme delle decisioni necessarie a garantire il corretto svolgimento della prestazione lavorativa, ha la possibilità di:

– decidere in merito alla concessione o meno delle ferie;
– imporre al dipendente di fruire delle ferie.

In quest’ultima situazione, se al dipendente è imposta l’assenza dal lavoro, con conseguente modifica del piano ferie, lo stesso è tenuto a rispettare la decisione aziendale.

Il lavoratore non può pertanto presentarsi sul posto di lavoro se collocato in ferie, senza aver ottenuto il preventivo consenso dell’azienda per riprendere l’attività.

In situazioni simili i poteri del datore di lavoro possono estendersi sino a:

– Divieto di accesso sul luogo di lavoro opposto al dipendente presentatosi comunque ai cancelli;
– Disattivazione temporanea del tesserino necessario per accedere ai locali aziendali.

Modifica del piano ferie da parte del dipendente, possibile?

Il dipendente, dopo l’approvazione del piano ferie da parte dell’azienda, può inoltrare apposita richiesta scritta di modifica del periodo di assenza indicato.

In questi casi è importante sapere che:

– la richiesta di modifica o annullamento dev’essere trasmessa al datore di lavoro a stretto giro, rispetto al momento di approvazione del piano ferie;
– l’ultima parola in merito alla modifica / annullamento delle ferie spetta comunque al datore di lavoro, il quale è chiamato a bilanciare le esigenze economico – produttive dell’azienda con gli interessi del lavoratore.

Una volta adottata, la decisione del datore di lavoro, qualunque essa sia, dev’essere rispettata dal lavoratore.

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Foto: istock/tommy

Paolo Ballanti