L’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) risponde all’obiettivo di garantire un sostegno economico da parte dell’Inps a quanti, titolari di un contratto di lavoro subordinato, perdono involontariamente l’occupazione e si ritrovano pertanto privi di stipendio.
Analizziamo in dettaglio come si calcola il sussidio mensile Naspi e in quali casi cambia l’importo erogato al beneficiario.
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Indice
- Indennità Naspi: retribuzione imponibile
- I contributi maturati
- Importo indennità Naspi
- Come funziona la riduzione periodica della Naspi
- In base a quali elementi cambia l’importo della Naspi
- Variazione importo indennità Naspi: il regime fiscale
- Avvio di un’attività di lavoro autonomo: effetti sulla Naspi
- Avvio di un’attività di lavoro dipendente: effetti sulla Naspi
Indennità Naspi: retribuzione imponibile
Il primo elemento da considerare per il calcolo della Naspi è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali totalizzata dal dipendente negli ultimi quattro anni.
La retribuzione da considerare non è quindi il netto in busta paga, per intenderci la somma versata in conto corrente ma, al contrario, l’apposita voce, indicata sempre nel cedolino, utilizzata per calcolare i contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente.
Proprio perché necessaria per la determinazione dei contributi, la retribuzione imponibile è comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi riconosciuti al dipendente (a differenza della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr) oltre che delle mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).
I contributi maturati
Una volta individuata la retribuzione imponibile ai fini Inps (peraltro esposta nella denuncia UniEmens, trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto in via telematica) è necessario stabilire il totale delle settimane in cui a beneficio del dipendente interessato sono stati accreditati contributi, a prescindere dalla verifica del minimale.
Si assumono a riferimento le settimane di contribuzione, a prescindere dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.
Nel momento in cui entrambi gli elementi utili per il calcolo, retribuzione e settimane, sono disponibili, non resta che procedere alla seguente operazione:
(Retribuzione / settimane) * 4,33 coefficiente numerico fisso = retribuzione mensile di riferimento.
Importo indennità Naspi
In base all’ammontare della retribuzione mensile di riferimento, come poc’anzi calcolata, la Naspi assume i seguenti valori, descritti in tabella:
Valori in vigore per il 2024 (Circolare Inps 29 gennaio 2024 numero 25) | |
Retribuzione mensile di riferimento | Misura mensile dell’indennità NASpI |
Pari o inferiore a 1.425,21 euro | 75% della retribuzione mensile di riferimento |
Superiore a 1.425,21 euro | 75% di 1.425,21 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento ed euro 1.425,21 |
A prescindere dai valori indicati in tabella, l’indennità Naspi non può eccedere il massimale mensile, anch’esso rivalutato annualmente e pari, per l’anno corrente, ad euro 1.550,42 mensili.
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Come funziona la riduzione periodica della Naspi
Il sussidio di disoccupazione è soggetto ad un meccanismo di riduzione periodica dell’importo: il cosiddetto décalage.
A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità (91° giorno della prestazione) l’indennità Naspi si riduce progressivamente del 3% ogni mese.
Al contrario, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dopo il 1° gennaio 2022, la riduzione è del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).
Per quanti, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto 55 anni, la riduzione si applica a decorrere dall’ottavo mese di fruizione (211° giorno della prestazione).
In base a quali elementi cambia l’importo della Naspi
Oltre al già descritto meccanismo di riduzione periodica, l’importo della Naspi varia in virtù del fatto che:
– la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità, pari a 1.425,21 euro per l’anno corrente;
– il massimale mensile della Naspi corrispondente, per il 2024, ad euro 1.550,42;
vengono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente e rilevata dall’Istat.
I valori aggiornati di massimale e retribuzione di riferimento vengono di norma comunicati dall’Inps con apposita circolare, pubblicata nel mese di gennaio dello stesso anno di riferimento.
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Variazione importo indennità Naspi: il regime fiscale
L’ammontare dell’indennità Naspi corrisposta mensilmente può variare in funzione del regime fiscale applicabile al contribuente.
Come chiarito dalla Circolare Inps del 12 maggio 2015 numero 94 l’indennità di disoccupazione, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituisce una somma rilevante ai fini fiscali della stessa categoria del reddito perduto o sostituito.
Di conseguenza l’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, applica sulle somme erogate a titolo di Naspi:
– le ritenute Irpef;
– le detrazioni fiscali, se richieste;
– il conguaglio di fine anno tra le ritenute operate a titolo di acconto e l’imposta dovuta sul reddito complessivo;
– e rilascia la Certificazione Unica.
Avvio di un’attività di lavoro autonomo: effetti sulla Naspi
Il lavoratore che, in costanza di fruizione della Naspi, avvia un’attività di lavoro autonomo continua a percepire il sussidio ma in misura in ridotta.
In particolare, la Naspi viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Avvio di un’attività di lavoro dipendente: effetti sulla Naspi
Il soggetto destinatario della Naspi che viene assunto come lavoratore dipendente continua a percepire la disoccupazione, in misura ridotta, nei casi e alle condizioni descritte in tabella:
Attività di lavoro | Effetti sull‘indennità Naspi |
Reddito annuo fino alla somma esclusa da imposizione fiscale, corrispondente ad euro 8.500,00 | Mantenimento della NASpI in misura ridotta. Il sussidio è ridotto di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento della NASpI o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi |
Reddito annuo superiore alla somma minima esclusa da imposizione fiscale (corrispondente a euro 8.500,00) e rapporto di durata superiore a sei mesi | Decadenza |
Reddito annuo superiore alla somma minima esclusa da imposizione fiscale (corrispondente a euro 8.500,00) e rapporto di durata fino a sei mesi | Sospensione d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro |
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Foto: istock/Vasilii Binzari