Rinnovo Ccnl FIPE Pubblici esercizi 2024: aumenti di 200 euro e tutte le novità

Paolo Ballanti 14/06/24
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Lo scorso 5 giugno c’è stata la firma del rinnovo del Ccnl FIPE 2024. Confcommercio (Federazione italiana Pubblici Esercizi), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l’accordo che rinnova il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.

Il Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2021, interessa oltre 300 mila imprese e più di un milione di lavoratori, stando alla news pubblicata dalla stessa FIPE sul portale istituzionale Fipe.it.

Tra le principali novità dell’accordo la previsione di un aumento retributivo in busta paga, a regime, di 200 euro, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre 2027.

Le Parti hanno inoltre previsto una “significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi agli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta” (comunicato stampa FIPE).

Sono state altresì rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

Analizziamo le novità in dettaglio, e vediamo tutti gli aumenti e novità del rinnovo Ccnl Fipe 2024.

In tema di rinnovi Ccnl 2024, leggi anche:

Nuovo Ccnl parrucchieri ed estetica: tutti gli aumenti e le novità 2023/26;
Nuovo Ccnl Commercio 2024/27: le tabelle degli aumenti di stipendio e indennità.

Indice

Rinnovo Ccnl FIPE 2024: aumenti stipendio

L’accordo di rinnovo del Ccnl Fipe 2024 prevede una serie di aumenti dei valori di paga base nazionale mensile pari complessivamente, a regime, ad euro 200,00 lordi, con riguardo ad un livello 4.

Di seguito ecco le tabelle con il dettaglio degli aumenti per tutti i livelli retributivi:

LivelloPaga baseGiugno 2024Giugno 2025Giugno 2026Giugno 2027Dicembre 2027Aumento totalePaga base a dicembre 2027
Qa1.706,4882,2265,7865,7849,3365,78328,882.035,36
Qb1.540,9874,2559,4059,4044,5559,40296,991.837,97
11.396,0767,2653,8153,8140,3653,81296,061.665,13
21.230,5859,2947,4347,4335,5747,43237,161.467,75
31.130,8254,4843,5943,5932,6943,59217,941.348,75
41.037,4550,0040,0040,0030,0040,00200,001.237,75
5939,9645,2936,2336,2327,1736,23181,151.121,11
6s883,5142,5734,0534,0525,5434,05170,271.053,78
6862,9741,5833,2633,2624,9533,26166,321.029,28
7774,7037,3329,8629,8622,4029,86149,30924,01

Cambia il calcolo delle mensilità aggiuntive

In sede di rinnovo contrattuale le Parti hanno modificato i meccanismi di calcolo delle mensilità aggiuntive, rappresentate da tredicesima e quattordicesima.
Nello specifico, per quanto riguarda la tredicesima, si dispone l’integrale maturazione della stessa nel corso dei periodi di assenza dal lavoro a titolo di:

– Congedo di maternità;
– Congedo di paternità, sia alternativo che obbligatorio;-
– Congedo parentale.

Dalla sottoscrizione del rinnovo del Ccnl Fipe 2024 gli stessi periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) devono essere “computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità” (accordo di rinnovo).

A decorrere dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale entreranno a far parte del gruppo di assenze per cui è assicurata la maturazione completa della quattordicesima.

Aumenta il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa

Come anticipato, l’accordo di rinnovo del Ccnl Fipe 2024 rafforza il meccanismo di assistenza sanitaria integrativa garantito ai lavoratori dipendenti dal Fondo Est.
Nello specifico, il contributo, attualmente pari a 12,00 euro mensili a carico del datore di lavoro (per dodici mensilità) sarà incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in misura pari a tre euro mensili sempre a carico del datore di lavoro.

Congedi per le vittime di violenza di genere

In sede di rinnovo contrattuale le Parti hanno disciplinato la possibilità per le lavoratrici vittime di violenza di genere di assentarsi dal lavoro.
La misura è riservata alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. numero 80/2015, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Per motivi connessi al percorso di protezione le lavoratrici hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, come previsto dalla normativa.

Il periodo di congedo è computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché del Tfr.

Ammontare dell’indennità economica
I periodi di assenza in parola sono economicamente coperti dall’Inps attraverso un’apposita indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro, per conto dell’Istituto, corrispondente all’ultima retribuzione.

Preavviso
Salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro non meno di sette giorni prima dell’assenza. Nella comunicazione all’azienda l’interessata indica le date di inizio e fine del congedo, oltre a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di protezione.

Ulteriore periodo di 90 giorni
Sussistendo le condizioni di legge sopra descritte e a richiesta della lavoratrice, il Ccnl prevede una proroga del congedo per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione di fatto.

Trasformazione del contratto e altri diritti
La lavoratrice interessata ha diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time. A richiesta della stessa lavoratrice il contratto può essere nuovamente trasformato a tempo pieno.

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione può altresì presentare domanda di trasferimento presso altri appalti e / o sedi di lavoro, anche ubicati in un diverso comune e / o regione. Entro sette giorni dalla comunicazione, l’azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti e / o sedi di lavoro, si impegna a trasferire la lavoratrice, ove possibile.

Confronto sul periodo di vacanza contrattuale

Nell’accordo di rinnovo Ccnl Fipe le Parti hanno inserito una clausola finale dove si impegnano, sei prima della scadenza del contratto, a confrontarsi per trovare possibili soluzioni in merito al riconoscimento di un’eventuale copertura economica per il periodo di vacanza contrattuale. Tale si intende il lasso di tempo tra la scadenza del Ccnl e il successivo accordo di rinnovo.

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