Il risarcimento del danno consistente nella perdita di reddito di lavoro dipendente ha una funzione sostitutiva del mancato guadagno del lavoratore e, come tale, dev’essere assoggettato a tassazione separata.
Questo, in sintesi, l’orientamento fornito dall’Agenzia entrate con la risposta ad interpello numero 130/2024, con cui l’AE si è pronunciata sull’indennità risarcitoria che una società è stata condannata dal tribunale a versare all’ex lavoratrice, a causa dell’accertata illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro.
Analizziamo la questione in dettaglio la natura dell’indennizzo in caso di perdita di reddito da parte dei lavoratori.
Indice
La somministrazione irregolare di manodopera
Prima di affrontare la risposta all’interpello dell’Agenzia entrate in tema di perdita di reddito da lavoro, è utile ricordare che, ai sensi del Decreto legislativo 81/2025, articolo 31, comma 2 (il Jobs act), salva diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Costituzione del rapporto di lavoro presso l’utilizzatore
Il successivo articolo 38 dispone che, quando la somministrazione avvenga al di fuori del limite quantitativo appena descritto, il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
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Risarcimento del danno
L’articolo 39, comma 2 dello stesso D.Lgs. numero 81/2015, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la richiesta del dipendente di costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.
L’indennità risarcitoria, ancora l’articolo 39, comma 2, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive (la perdita di reddito), relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Da dove nasce la risposta ad interpello dell’AE
La risposta ad interpello dell’Agenzia entrate prende le mosse dal quesito avanzato da una società chiamata in giudizio da una ex lavoratrice al fine di accertare e dichiarare:
– l’illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro, di lavoro somministrato e delle rispettive proroghe, relativi alla prestazione lavorativa della ricorrente;
– il superamento del limite quantitativo di lavoratori somministrati presenti presso l’azienda utilizzatrice, fissato dall’articolo 31, comma 2, del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 e dall’articolo 13 del Ccnl applicato.
Il tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, applicando il disposto dell’articolo 39, comma 2, dello stesso D.Lgs. numero 81/2015, ha condannato la società al pagamento in favore della lavoratrice di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quale trattamento fiscale per l’indennità risarcitoria
Nel rivolgersi all’Agenzia entrate la società istante chiede quale sia il trattamento fiscale corretto applicabile alla somma riconosciuta come indennità risarcitoria della perdita di reddito.
In particolare, si interroga l’AE su quale scelta adottare tra:
– assoggettamento a tassazione ordinaria o separata;
– ritenere la somma fiscalmente esente.
La soluzione interpretativa prospettata dalla società è quella di qualificare il risarcimento del danno da perdita di reddito come soggetto a tassazione separata.
La risposta dell’Agenzia entrate: lucro cessante e danno emergente
Investita della questione, l’AE afferma innanzitutto che, qualora l’indennizzo percepito da un soggetto vada a compensare la mancata percezione di redditi o il mancato guadagno (quindi la perdita di reddito da lavoro9, le somme sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e, di conseguenza, vanno:
– ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente;
– assoggettate a tassazione.
Al contrario, se il risarcimento viene erogato con l’obiettivo di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) le somme sono fiscalmente esenti. Il motivo risiede nel fatto che l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona e manca una funzione sostitutiva o integrativa dei trattamenti retributivi.
Natura delle somme risarcitorie | Tassazione / fiscalmente esente | Motivo |
Lucro cessante | Tassazione | Le somme corrisposte sostituiscono mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce |
Danno emergente | Fiscalmente esente | Le somme vengono erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero per risarcire la perdita economica subita dal patrimonio |
La risposta: la perdita di reddito di lavoro dev’essere tassata
Chiarita la differenza tra lucro cessante e danno emergente, l’AE afferma che l’indennità risarcitoria corrisposta dalla società istante (a norma dell’articolo 39, comma 2, D.Lgs. numero 81/2015) è qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e, come tale, ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito, a norma dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
Quest’ultima disposizione normativa prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Indennizzo da perdita di reddito soggetto a tassazione separata
Chiarito che le somme in parola sono fiscalmente imponibili, l’AE afferma che dev’essere applicata la tassazione separata.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49.
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