Il provvedimento favorisce in questa maniera quei privati, già pronti in questo mese a effettuare i pagamenti, i quali con il vecchio testo normativo avrebbero posticipato il bonifico a luglio, per usufruire del bonus fiscale maggiore, il 65%, invece di quello del 55%. Per le imprese, invece, fare iniziare dal prossimo luglio l’aumento della detrazione dal 55% al 65% avrebbe generato un ritardo nella fine dei lavori per permettere il godimento del bonus fiscale più cospicuo.
E’ stata confermata, dunque, la proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici, eccetto che per gli “impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geometrici a bassa entalpia” ovvero per gli “scaldacqua a pompa di calore”. Confermata dal Governo anche la proroga del 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 della detrazione per gli interventi sul risparmio energetico “relativa a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 – bis del Codice Civile” o che ti interessano “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.
Tanto per questi ultimi interventi che per quelli non condominiali la detrazione è cresciuta dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 alla fine dell’agevolazione. Non c’è bisogno di cambiare da oggi i riferimenti normativi da indicare nei bonifici, dal momento che la norma agevolativa è sempre l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/06. Questo è valido anche per i lavori nei condomini e dovrebbe valere, per questi, anche dal 1° gennaio 2014 fino al 30 giugno 2014.
A partire da oggi, invece, i limiti massimi di spesa sono ridotti per tutte e quattro le categorie di interventi, ma l’importo massimo delle detrazioni è rimasto il medesimo. Bisogna dire che la norma istitutiva della detrazione del 55% stabilisce solo dei limiti di detrazione e non dei livelli massimi di spesa agevolabile e che, quindi, aumentare la percentuale di detrazione, conservando inalterato il suo importo massimo, comporta in pratica ridurre la spesa massima agevolabile per il medesimo intervento.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ad esempio, con impianti dotati di caldaia a condensazione il limite di spesa è passato da 54.545,45 euro (30 mila /55%) di ieri a 46.153,84 euro ( 30 mila/ 65%) di oggi. La riduzione, tuttavia, non deve preoccupare chi ha pagato fino a ieri 46.153,84 euro – godendo della detrazione del 55%, pari a 25.384,61 euro – e attendeva oggi pagare gli altri 8.391,61 euro, in quanto deve rispettare solo il limite di detrazione fissato dalla norma che è di 30 mila euro; quindi può pagare oggi gli altri 8.391,61 euro di spesa, potenzialmente detraibili al 65%.
La somma delle due spese, pari a 54.545,45 euro, oltrepassa l’importo massimo di costo agevolabile da oggi e la somma delle potenziali detrazioni è di 30.839,15 euro. Poiché è importante, per la norma, solo il limite massimo della detrazione, in sede di predisposizione di Unico 2014, potrà cominciare a detrarre, in dieci anni, solo 30 mila euro.
Per gli “impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia”, ovvero per gli “scaldacqua a pompa di calore”, il decreto pubblicato ieri non prevede né la proroga dell’incentivo, né l’aumento della detrazione dal 55% al 65% dal 6 giugno 2013 a fine anno. Di prassi, per valutare se vengono oltrepassati i limiti di detrazione, il bonus fiscale di questi interventi deve essere sommato con quello relativo alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione.
Anche ora, la somma totale delle due detrazioni non potrà superare i 30 mila euro, a prescindere dal fatto che da oggi al 30 giugno 2013 questi interventi hanno percentuali diverse di detrazione, 55% per i primi e 65% per il secondo, e diversi limiti di spesa. Il decreto , infine, ha prorogato dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 la maxi – detrazione del 50%, rispetto alla misura a regime del 36% per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e ha introdotto una nuova detrazione Irpef del 50% da suddividere in “dieci quote annuali di pari importo” per i contribuenti “che fruiscono della detrazione” del 36 – 50% sulle “ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
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