La Manovra 2024 ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 l’istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (detto anche pace contributiva), sulla falsariga della disciplina di cui al Decreto legge numero 4/2019, che già aveva riconosciuto il riscatto per il triennio 2019/2021.
La Circolare Inps del 29 maggio scorso numero 69 ha fornito le indicazioni operative e i chiarimenti necessari a beneficio di coloro che intendono accedere alla pace contributiva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Pace contributiva: a chi spetta il riscatto dei contributi
- Durata e collocazione temporale del periodo riscattato
- Periodi non coperti da contribuzione
- Periodi utili al diritto e alla misura della pensione
- Come accedere alla pace contributiva
- Domande di riscatto per lavoratori dipendenti
- I canali di trasmissione delle domande all’Inps
- Il versamento dell’onere di riscatto
- Contributo deducibile dal reddito
Pace contributiva: a chi spetta il riscatto dei contributi
La pace contributiva spetta ai soggetti iscritti:
– all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
– alle forme sostitutive ed esclusive della stessa AGO;
-alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
– alla Gestione separata;
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Iscrizione ai regimi previdenziali
Condizione necessaria per accedere alla misura è l’iscrizione ad uno dei regimi previdenziali poc’anzi elencati.
L’iscrizione ricorre in presenza di almeno un contributo obbligatorio totalizzato nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto.
Il contributo dev’essere versato in epoca precedente la data di presentazione della domanda di riscatto.
Anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996
Un’ulteriore condizione per accedere alla pace contributiva, già anticipata, riguarda l’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Possono pertanto beneficiare della misura i soli lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.
Di conseguenza, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni per interessi.
Assenza di pensione
Terzo e ultimo requisito è la non titolarità in capo al beneficiario di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
La liquidazione della pensione è quindi da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto.
Inoltre, precisa l’Inps, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio del riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche grazie ai periodi riscattati, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.
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Durata e collocazione temporale del periodo riscattato
Possono essere ammessi a riscatto i periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
I periodi interessati devono collocarsi:
– In un momento successivo al 31 dicembre 1995 e antecedente il 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della Legge numero 213/2023;
– Tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopra richiamate.
Con riguardo al secondo punto, il periodo oggetto di riscatto può essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo a quello dell’ultimo, a patto che si riferisca al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
Periodi non coperti da contribuzione
Il periodo oggetto di riscatto, e quindi incluso nella pace contributiva, non dev’essere coperto da contribuzione, tanto obbligatoria quanto figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa di riscatto ma altresì in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti, il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati.
Periodi utili al diritto e alla misura della pensione
I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.
Per espressa disposizione della Manovra 2024 l’anzianità acquisita grazie al riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura, il tutto con applicazione del regime di calcolo contributivo.
Come accedere alla pace contributiva
Per accedere alla pace contributiva è necessario presentare apposita istanza all’Inps, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Possono trasmettere la domanda il diretto interessato, i suoi superstiti o, entro il secondo grado, parenti e affini.
Nelle ipotesi di domanda trasmessa da parenti, affini o dal datore di lavoro, in fase di presentazione dell’istanza è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.
In assenza del consenso, la domanda è irricevibile.
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Il contenzioso contributivo con l’INPS
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Domande di riscatto per lavoratori dipendenti
Un caso particolare riguarda i lavoratori del settore privato, per i quali la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato. Quest’ultimo può farsi carico dell’onere di riscatto, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al dipendente.
Nelle situazioni in parola il costo del riscatto contributivo è deducibile, per il datore di lavoro, dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
I canali di trasmissione delle domande all’Inps
Le domande di riscatto possono essere trasmesse all’Inps esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– Portale Inps, mediante il seguente percorso “Pensione e Previdenza – Ricongiunzioni e riscatti” e successivamente “Area tematica – Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa – Riscatti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
– Contact center Inps, disponibile al numero verde gratuito 803.164 ovvero al numero 06.164.164 (a pagamento) da cellulare;
– Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il versamento dell’onere di riscatto
Quanti presentano domanda di pace contributiva devono farsi carico del versamento di un onere di riscatto, da effettuarsi in un’unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a trenta euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Alla data di pagamento del saldo dell’onere l’Inps provvede ad accreditare ai fini contributivi l’intero periodo riscattato.
In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
Contributo deducibile dal reddito
L’onere di riscatto versato è da considerarsi deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali totalizzato dal contribuente.
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