Indennità Naspi, quando viene sospesa: casi pratici

Paolo Ballanti 29/05/24
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L’indennità economica NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è liquidata dall’Inps a sostegno di coloro che perdono involontariamente il lavoro e si trovano pertanto disoccupati e privi di una fonte di reddito.

Le condizioni per poter legittimamente ottenere la NASpI, previa domanda all’Inps, sono due:

  • Stato di disoccupazione involontaria;
  • Almeno tredici settimane di contributi totalizzati nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione, da intendersi come l’assenza di un impiego subordinato o autonomo, è richiesto per tutto il periodo di fruizione dell’indennità NASpI. Per questo motivo l’eventuale assunzione del soggetto beneficiario con contratto di lavoro subordinato, a seconda della durata del rapporto e del reddito percepito, può comportare per la NASpI la:

  • Decadenza;
  • Sospensione;
  • Percezione ma in misura ridotta.

Una volta chiarito quanto operano i tre effetti descritti, analizziamo in dettaglio i casi pratici di sospensione della NASpI.

Indice

Naspi sospesa: assunzione con contratto di lavoro subordinato

La sospensione della NASpI si verifica nel momento in cui il soggetto beneficiario viene assunto con contratto di lavoro subordinato e ricorrono due condizioni:

  • Reddito annuo derivante dall’attività lavorativa subordinata superiore alla soglia minima esclusa da imposizione fiscale pari, per l’anno corrente, a 8.500,00 euro;
  • Durata del rapporto fino a sei mesi.

In queste situazioni il sussidio di disoccupazione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. 
Si precisa che per l’individuazione del periodo di sospensione si assume la durata di calendario del rapporto di lavoro e non le giornate di effettiva presenza al lavoro. 

Al pari della sospensione della NASpI anche la sua ripresa avviene d’ufficio

Leggi anche “Beneficiari Naspi e Dis-coll: iscrizione automatica a SIISL al via. Come funziona

Naspi: cosa succede se il contratto supera i 6 mesi

A fronte dell’assunzione del beneficiario la NASpI con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, da cui deriva un reddito annuo eccedente la soglia minima esclusa da imposizione fiscale (euro 8.500,00 per il 2024) la conseguenza non è la sospensione d’ufficio del sussidio.

Al contrario, in casi simili, si incorre nella decadenza dalla prestazione

Naspi: cosa succede con reddito inferiore a 8.500 euro?


Terza e ultima ipotesi è quella del percettore la NASpI assunto con contratto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuo non superiore alla soglia minima di 8.500,00 euro, esclusa da imposizione fiscale.  In queste fattispecie, a prescindere dalla durata del rapporto, l’interessato continua a percepire il sussidio di disoccupazione ma in misura ridotta se:

  • Il lavoratore comunica all’Inps, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
  • Il datore di lavoro è diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI, ovvero non abbia, con lo stesso, rapporti di collegamento / controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il beneficiario può pertanto continuare a percepire la NASpI, ridotta però dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento del sussidio o, se antecedente, la fine dell’anno. 

La riduzione è comunque ricalcolata d’ufficio una volta presentata la dichiarazione dei redditi, contenente l’ammontare effettivo dei redditi totalizzati dal contribuente.


Si precisa che quanti al contrario sono esentati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare all’Inps un’autodichiarazione con l’ammontare del reddito ricavato dall’inizio del contratto, entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’assenza della comunicazione comporta la restituzione della NASpI percepita dall’inizio dell’attività lavorativa.

Casi pratici di sospensione della Naspi

Chiarite le regole generali ecco una serie di casi pratici in cui ricorre (o meno) la sospensione d’ufficio della NASpI. 

Forma contrattualePeriodo di vigenza del contratto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione (modello UnificatoLav)Reddito annuo derivante dall’attività lavorativaEffetti sulla NASpI
DalAl
Contratto a termine1° maggio 202431 luglio 20248.750,00 euroSospensione d’ufficio dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024
Contratto a termine1° maggio 202430 aprile 20258.750,00 euroDecadenza
Contratto a tempo indeterminato1° maggio 2024/8.750,00 euroDecadenza
Contratto a tempo indeterminato1° maggio 2024/8.230,00 euroMantenimento in misura ridotta
Contratto a termine1° maggio 202431 agosto 2024 (dimissioni del lavoratore, ultimo giorno il 31 luglio 2024)8.750,00 euroSospensione d’ufficio, comunque, dal 1° maggio 2024 al 31 agosto 2024 (è ininfluente la cessazione anticipata per dimissioni)
Contratto a tempo indeterminato1° maggio 202431 agosto 2024 dimissioni del lavoratore9.000,00 euroDecadenza (è ininfluente la successiva cessazione del rapporto per dimissioni)

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