Tra le prestazioni Inps a tutela dei cittadini e lavoratori in difficoltà, vi è quella di assicurare copertura economica a coloro che sono chiamati ad assentarsi dal lavoro, senza pertanto percepire la retribuzione, per una serie di motivazioni ritenute dalla normativa meritevoli di tutela: i permessi 104 sono una di queste.
Oltre ai casi noti degli eventi di maternità e malattia, figurano le ipotesi di coloro che si assentano dal lavoro per dedicarsi a proprie esigenze di vita, personali e di salute, in quanto portatori di handicap grave ovvero per prestare assistenza a familiari, anch’essi colpiti da handicap in situazione di gravità.
Nelle fattispecie descritte, la normativa (rappresentata dalla Legge 5 febbraio 1992 numero 104) riconosce la possibilità di fruire di permessi (entro determinati limiti di durata e nel rispetto di un’apposita procedura di richiesta) per i lavoratori disabili e loro familiari, garantendo una copertura economica a mezzo di un’apposita indennità a carico dell’Inps.
Tra le varie agevolazioni Inps per i titolari di legge 104, analizziamo in dettaglio come si utilizzano i permessi 104 quest’anno.
Indice
A chi spettano i permessi 104
I permessi 104 retribuiti spettano, come anticipato, ai lavoratori disabili (o ai loro familiari) portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi della Legge numero 104/1992.
La condizione di gravità, accertata dall’apposita commissione ASL, ricorre quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992).
Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide, titolari di legge 104 in difficoltà consigliamo La tutela dei soggetti disabili una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile
Lavoratore disabile
Il lavoratore maggiorenne disabile con handicap in situazione di gravità può assentarsi dal lavoro sfruttando i permessi previsti dalla Legge numero 104/1992 (meglio conosciuti come permessi 104), in misura pari alternativamente a:
- 2 ore giornaliere;
- 3 giorni (continuativi o frazionati).
Familiari
I lavoratori dipendenti, familiari di una persona disabile con handicap in situazione di gravità possono beneficiare dei permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992.
Da notare che per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità, il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più lavoratori, i quali possono fruirne in via alternativa tra loro dietro presentazione di apposita richiesta, purché non negli stessi giorni.
L’accesso alla misura è altresì garantito se:
- Nell’ambito del nucleo familiare del disabile si trovano conviventi familiari non lavoratori, in grado di prestare assistenza;
- Sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata.
Il diritto alla legittima fruizione dei permessi non ricorre invece se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
I permessi 104 spettano comunque quando il disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate.
Leggi anche > Disabili Legge 104, art. 3 comma 1: le agevolazioni e differenze rispetto al comma 3
Ecco riepilogate in tabella le condizioni di fruizione dei permessi a seconda del rapporto di parentela e dell’età del soggetto da assistere:
Soggetti | Età del familiare da assistere | Permessi 104 spettanti |
Genitori | Fino a 3 anni | Il padre o la madre, anche se non conviventi, possono scegliere tra: Prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo (comprensivo dei periodi di normale congedo parentale) non superiore a 3 anni, da godere entro il compimento del 12° anno di vita del bambino;2 ore di permesso giornaliero;3 giorni mensili, anche continuativi |
Dai 3 ai 12 anni | Il padre o la madre possono scegliere tra: Prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo (comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario) non superiore a 3 anni, da fruire entro il compimento del 12° anno di vita del bambino;3 giorni mensili, anche continuativi | |
Dai 12 anni in poi | 3 giorni mensili, anche continuativi | |
Coniuge (o parte dell’unione civile) | Qualsiasi | 3 giorni mensili, anche continuativi |
Convivente di fatto | ||
Parenti e affini entro il secondo grado* | ||
*Il diritto ai permessi 104 si estende ai parenti e affini entro il terzo grado se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) ovvero il convivente di fatto del disabile, hanno compiuto 65 anni di età, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, ovvero sono deceduti / mancanti per assenza naturale / giuridica o per situazioni di assenze continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità |
Come ottenere i permessi 104
Per legittimamente fruire dei permessi è necessario presentare apposita domanda telematica all’Inps, attraverso il sito “inps.it – Lavoro – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili” (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS), allegando i documenti comprovanti la disabilità.
In alternativa alla domanda telematica è possibile trasmettere l’istanza:
- Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 da rete mobile;
- Avvalendosi di enti di patronato ed intermediari Inps.
Eventuali variazioni successive delle condizioni personali, tali da incidere sulla fruizione dei permessi, devono essere comunicate tempestivamente all’Inps, in ogni caso nel termine di 30 giorni.
Una volta conclusa positivamente l’istruttoria, l’Inps segnala al datore di lavoro e al dipendente l’accoglimento della domanda, precisando anche la data di decorrenza del diritto ai permessi retribuiti. L’Istituto invia pertanto al lavoratore l’autorizzazione per la fruizione dei permessi.
A quel punto il lavoratore può legittimamente assentarsi dal lavoro, giustificando tale assenza con la fruizione dei permessi in parola.
Il datore di lavoro, dal canto suo, può chiedere al dipendente che assiste il disabile una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile, a condizione che:
- il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- non venga compromesso il diritto del disabile ad un’effettiva assistenza;
- tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
Pagamento Inps dei permessi 104
Come anticipato, i periodi di assenza dal lavoro per i permessi ex Legge numero 104/1992 sono economicamente coperti dall’Inps attraverso l’erogazione di un’apposita indennità.
Quest’ultima è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale recupera poi le somme a carico dell’Istituto a mezzo diminuzione dei contributi da versare all’Inps con modello F24.
Fanno eccezione a quanto appena descritto le ipotesi (residuali) in cui l’Istituto liquida le somme direttamente al lavoratore. E’ il caso, ad esempio, di operai agricoli, lavoratori domestici, lavoratori stagionali, disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono della CIGS.
Maturazione ferie, permessi, tredicesima e TFR
Con l’obiettivo di non penalizzare il dipendente che si assenta in permesso retribuito, nel corso della fruizione dello stesso è garantita comunque la maturazione di ferie, permessi (previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro), mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima), Tfr.
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Foto di copertina: istock/dmphoto