Il Decreto istitutivo dell’Assegno di Inclusione ADI 2024 prevede che entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), i beneficiari il sussidio debbano presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali, previa convocazione ovvero spontaneamente, al fine di non incorrere in sanzioni.
A fronte della mancata presentazione del nucleo familiare, a seguito di regolare convocazione da parte dei servizi sociali, è prevista la decadenza dall’ADI.
Al contrario, in assenza di convocazione e decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, la prestazione è sospesa sino alla data di svolgimento dell’incontro.
Al fine di poter gestire l’ingente numero di richieste di ADI 2024, con riguardo al primo incontro con i servizi sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la Nota del 28 marzo 2024 numero 6062 (scaricala nel box qui sotto).
Ecco in breve le regole e tempistiche del primo incontro con i servizi sociali, dopo l’invio della domanda di Assegno di inclusione ADI 2024 e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale PAD.
Indice
Procedura di riconoscimento dell’ADI 2024
A norma dell’articolo 4, comma 1, del Decreto legge numero 48/2023 l’Assegno di Inclusione è richiesto in via telematica all’Inps, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dallo stesso D.L.
Iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD
All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della domanda, l’Inps è tenuto ad informare il soggetto richiedente che, per ottenere il sussidio, è obbligatorio effettuare l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di poter sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo.
Presa in carico dei servizi sociali
Per i nuclei familiari ammessi all’ADI 2024, l’Inps provvede all’invio automatico dei dati degli stessi al Servizio sociale del comune di residenza, così da permetterne l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi, nonché l’attivazione di eventuali sostegni.
A seguito dello scambio automatico dei dati, i beneficiari sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali nei termini già descritti.
Ridotti i tempi tra sottoscrizione del PAD e primo incontro
Per consentire l’erogazione dell’ADI dal mese di gennaio 2024 e onde evitare una soluzione di continuità (stacco temporale) per i beneficiari di Reddito / Pensione di Cittadinanza, l’Inps ha chiarito con la Circolare del 16 dicembre 2023 numero 105 che i richiedenti il sussidio avrebbero potuto iscriversi al SIISL e sottoscrivere il PAD contestualmente alla presentazione della domanda, senza attendere quindi l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti.
Quest’ultima possibilità, unita al fatto che le domande di Assegno di Inclusione ADI 2024 hanno debuttato a partire dal 18 dicembre 2023, ha ridotto il tempo disponibile dalla data di sottoscrizione del PAD per la realizzazione del primo incontro con i soggetti beneficiari da parte dei Comuni, tenuto conto della ricezione, nei primi due mesi dall’avvio della procedura, di un ingente numero di richieste.
Quest’ultima circostanza ha comportato un dilatamento del tempo di gestione e verifica dei dati da parte dell’Inps e la trasmissione di flussi massivi ai Comuni soltanto a partire dalla fine del mese di gennaio.
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Deroghe al regime dei 120 giorni
La citata nota ministeriale, con l’obiettivo di far fronte alle problematiche descritte, derivanti dalla gestione degli appuntamenti presso i servizi sociali, da parte dei beneficiari l’ADI, dispone eccezionalmente, in fase di prima applicazione della normativa, che, per le domande pervenute all’Inps dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, il termine citato dei 120 giorni decorre dall’invio del flusso delle domande di Assegno di Inclusione sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
Per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 gennaio 2024, data di trasmissione a GePI.
Cosa accade alle domande ADI presentate dal 1° marzo 2024
A differenza di quanto appena descritto, per le domande di ADI presentate dal 1° marzo 2024 operano le regole ordinarie.
In particolare, il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento presso i servizi sociali, decorre dal momento della sottoscrizione del PAD del nucleo.
Adeguamento delle procedure
A seguito del doppio regime di decorrenza del termine di 120 giorni, il Ministero del Lavoro ha reso noto che “si sta procedendo all’allineamento delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del benefico a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024”.
La deroga descritta, come ricorda il Ministero del Lavoro nella news del 2 aprile 2024, pubblicata su “lavoro.gov.it – Notizie” rappresenta un’opportunità “soprattutto per i territori che hanno ricevuto ingenti flussi di beneficiari in un limitato lasso di tempo, per meglio calendarizzare i primi incontri con i nuclei ai fini della realizzazione dell’analisi preliminare, senza che il nucleo incorra nella sospensione del beneficio economico”.
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Decadenza dal beneficio ADI 2024
Pur in presenza della disciplina derogatoria riguardante la decorrenza del termine di 120 giorni, trova comunque applicazione la decadenza dall’ADI 2024 in caso di mancata presentazione del nucleo familiare ad una convocazione.
Per le domande presentate dal 1° marzo 2024 operano invece le disposizioni di cui alla Circolare Inps del 16 dicembre 2023 numero 105.
Nel documento l’Istituto ricorda che, a seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali, al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo stesso.
In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora “nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa per essere riattivata a seguito dell’incontro” (Nota ministeriale).
Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei Servizi sociali, senza giustificato motivo, decade dall’ADI, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) del citato Decreto legge numero 48/2023.
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