Il fulcro nodale rimane proprio l’assetto definitorio delle sigarette elettroniche. Sul fatto che si tratti di un prodotto dannoso da fumo o viceversa di uno strumento di uso medico volto a lenire la dipendenza, non si è ancora avanzata alcuna disposizione. La strada che si prospetta apre dunque un bivio: se la sigaretta elettronica entra nel novero dei prodotti da fumo è valevole l’applicazione delle normative disciplinanti le sigarette, ossia la vendita esclusiva in tabaccheria, i divieti pubblicitari, gli obblighi informativi e, principalmente, l’accisa, cioè la tassa dei tabacchi. In caso, invece, le “e-cig” dovessero essere ammesse tra i dispositivi di valenza medicamentosa, dovrebbero essere rivendute dalle farmacie. Nonostante le richieste da parte del ministero delle Finanze, alla Salute sembrano richiedere del tempo ulteriore. Sul fronte europeo, l’unico Paese dove il mercato che caratterizza la vendita di sigarette elettroniche è stato soggetto a precise regole è la Gran Bretagna, mentre il Parlamento Europeo, da anni, rimane bloccato sulle direttive da prendere nell’ambito del tabacco e dei prodotti equiparabili.
Paradossalmente, anche nel mercato unico la regolamentazione non esiste. Una delle controindicazioni scaturite dalla politica di dubbio fino ad ora mantenuta dal ministero della Salute è quella che, tramite l’interdizione della vendita ai minori (nonostante si sottolinei la mancanza sia della combustione, che del tabacco), non sembra aver fatto altro che approssimare i più giovani ad un prodotto proibito. L’unico indicativo al riguardo si riferisce invece ad alcuni liquidi i quali, alimentando la stessa sigaretta e trasformandosi, grazie ad un atomizzatore, direttamente in vapore acqueo, possono contenere nicotina. La nicotina, a sua volta, non essendo unicamente estraibile dal tabacco (basti pensare ai chewing gum o ai cerotti rilasciati dalle farmacie), di per sé, non subisce alcuna tassazione.
Al massimo si potrebbe ipotizzare di determinare il quantitativo equivalente di tabacco necessario a produrre la nicotina contenuta in una boccetta di liquido per poi tassarlo con l’accisa. In tal caso però, onde legittimarne la vendita presso esercizi diversi dalle tabaccherie, i negozianti oltre a dover registrarsi con i Monopoli, dovrebbero altresì aprire un conto e un deposito fiscale. Anche in virtù di queste presunte lungaggini burocratiche, in particolar modo nel Pd, non sono in pochi quelli che opterebbero per un’imposta di consumo al posto dell’accisa, soluzione indubbiamente più gradita ai produttori e ai rivenditori. Le multinazionali del tabacco, al contrario, continuano a propendere per tassare gli atomizzatori. Entrambe le proposte, tuttavia, non incontrano l’assenso delle Finanze, perché, a detta del dicastero, sarebbero garanzia di un insufficiente ricavo.
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