Spending review “cieca” e quote di riserva nella Pubblica Amministrazione

Nelle settimane scorse molte provincie italiane, ma già altre come Fermo e Parma lo scorso hanno, hanno lanciato un grido di allarme, a seguito degli emergenti effetti catastrofici prodotti dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, meglio conosciuto come “Spending review”, sull’impossibilità di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 681, normativa che è andata a sostituire la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Questa normativa di settore, fiore all’occhiello delle politiche sociali italiane, ha, negli ultimi anni, assunto una rilevanza di livello europeo e internazionale, costituendo una disciplina decisamente innovativa soprattutto a seguito dell’introduzione nel proprio asset regolamentare dell’istituto meglio conosciuto come il “collocamento mirato”, cioè quello che può essere definito come quel complesso di «strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto»2.

Naturalmente l’applicazione della normativa di settore se nei primi anni ha sortito diversificazioni dagli effetti positivi, sia per i soggetti interessati, che per gli enti pubblici e le imprese private coinvolte, nell’ultimo anno invece, a seguito di altri effetti perversi prodotti dal decreto legislativo 95/2012, ha sconvolto i piani programmatici relativi alle assunzioni e in particolar modo quelli previsti per le quote obbligatorie, dei predetti soggetti pubblici e privati, i quali, come destinatari finali dell’imposizione innovativa, si sono visti scardinare anche le ultime certezze amministrative in loro possesso, costringendone alcuni a richiedere lumi all’ente governativo di riferimento individuato alla fine nel Dipartimento della Funzione Pubblica.

Questo a sua volta con la circolare DFP0023580 del 22/05/2013, ha dato una definizione tombale sull’applicazione corretta del decreto e dell’unica possibilità di esclusione, rinvenibile nell’art. 4 c. 4 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 dal titolo: “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti3.

Ma prima di analizzare il quadro normativo e la sua corretta interpretazione applicativa ad opera del D.F.P. con la sua nota circolare, bisogna chiarire esegeticamente quali sono queste fasce protette e quale “privilegio” occupazionale è stato per loro riservato dal legislatore italiano, nonché i limiti di natura organizzativa e le penalizzazioni a carico degli inadempienti gli obblighi imposti dalla normativa speciale.

Innanzitutto bisogna individuare chi sono i soggetti interessati dalle tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, chi sono i soggetti obbligati e cosa s’intende per “assunzione obbligatoria” e ” quote di riserva”.

E’ nell’articolo 1 c. 1 lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68 che si rinvengono tutte le categorie di soggetti beneficiari di quelle, così dette, quote di riserva nelle assunzioni lavorative e specificatamente indicate come:

– le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo del 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

– le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 %, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

– le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni4;

– le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Sempre la legge 68/1999, all’art. 18, individua una categoria speciale di beneficiari, che pur non essendo soggettivamente invalidi e rientranti nelle categorie predette, sono tutelati ugualmente in quanto orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, a cui è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti.

La quota per tali destinatari è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Per finire è opportuno ricordare che vi è ancora un’ulteriore categoria di soggetti privilegiati, la cui tutela discende dal combinato disposto della predetta legge e dalle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Difatti, in forza delle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell’art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché il coniuge e figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 2 marzo 1999, n. 68 ed obbligati periodicamente a costituire quote priviligiate all’interno della loro attività manageriale, con riserve di assunzioni che devono essere fatte nelle seguenti percentuali:

– per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. Se gli occupati sono da 36 a 50 i lavoratori da assumere sono 2, mentre viene assunto un solo lavoratore se il numero degli occupati varia da 15 a 35;

– per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell’1%.

La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d’obbligo e siano altresì computabili a tali fini.

Da precisare che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa con riferimento esclusivo al personale tecnico-esecutivo e che svolge prettamente funzioni amministrative.

L’obbligo, di cui al comma 1 dell’art. 3, per dette organizzazioni, vige solo in caso di nuova assunzione, mentre per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento è previsto nei soli servizi amministrativi e non operativi.

Fatto questo escursus necessita analizzare cosa di tanto grave, ma legittimamente, considerato che trae efficacia da un dispositivo normativo avente forza di legge, ha stabilito la circolare del D.F.P. del 22 maggio 2013.

In questa circolare, che muove da un quesito posto dall’Inps sull’obbligarietà che discende dalle lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che prescrivono vincoli e procedure puntuali in tema di dotazioni organiche, tra i quali emergono il divieto di creare posizioni di soprannumerarietà, nonché gli obblighi di avvio della mobilità collettiva nei casi di eccedenza di personale, si evidenzia, ad opera del D.F.P., l’impossibilità per il predetto Ente di poter assumere soggetti disabili anche in posizione soprannumeraria.

La sospensione richiesta perviene, secondo l’Inps, da modifiche organizzative cui l’Istituto è stato sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che hanno disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, con trasferimento delle relative funzioni tra quelle proprie (articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Nel tentativo di meglio far comprendere quale architettura legislativa ha imposto un contesto critico e pericoloso per entrambi i soggetti interessati (Inps e soggetti disabili da assumere), l’Inps adduce che nell’ambito di tali dotazioni organiche provvisorie l’Istituto ha incluso, nei limiti delle quote d’obbligo, le procedure relative alle assunzioni delle categorie protette già avviate.

Aggiunge ancora che, nelle more del processo di incorporazione dell’Inpdap e dell’Enpals, le assunzioni di tipo “privilegiato” sono state sospese, a scopo cautelativo, e che a seguito del DPCM 23 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata rideterminata la dotazione organica dell’Istituto.

Quest’ultima ridefinizione organica ha creato dunque, in definitiva, una situazione di soprannumerarietà in diverse aree, tale da non consentire l’attuazione delle procedure per il reclutamento delle categorie protette nel limite della quota d’obbligo.

Sempre l’Inps, a presupposto logico-giuridico di un accoglimento confermativo del suo quesito, ha ritenuto pertanto che gli obblighi assunzionali potranno essere adempiuti solo a seguito di una accertata capienza organica e chiede l’uniformarsi del D.F.P. al suo costrutto giuridico-interpretativo, anche in relazione alle possibili sanzioni, a suo carico, previste per la mancata copertura della quota d’obbligo.

Appare ovvio che i presupposti oggettivi posti dall’Ente Pubblico sono di tale portata che non possono essere ignorati anche sotto il profilo politico e amministrativo e che dunque la risposta del D.F.P. non poteva che essere quella che sotto si riporta e che si condivive nella sintetica affermazione che effettivamente è legittima la sospensione delle quote obbligatorie relative all’assunzione di persone disabili di cui allrt. 1 della legge 68/1999, ad eccezione del personale non vedente di cui invece all’art. 4 c. 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

Tale ultima disposizione, che si configura come norma speciale, non suscettibile perciò di interpretazione analogica, prevede che: “In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza“, eccezionalità che giuridicamente assicura il discendente principio generale di divieto di assunzioni in soprannumero per le restanti categorie protette.

Difatti, le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge quali quelle introdotte appunto dalla L. 113/85, altrettanto non rinvenibili, invece, in quella del 12 marzo 1999, n. 68.

Da tutto ciò deriva che l’obbligo di coprire le quote di riserva, per le categorie protette, è sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, laddove presentassero posizioni soprannumerarie, per una mancata attivazione delle procedure di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza da parte del dirigente responsabile, il proprio comportamento sarebbe valutabile ai fini della responsabilità disciplinare dirigenziale.

Ciò detto, in presenza di soprannumerarietà, eventuali assunzioni, anche di categorie protette, oltre a violare il principio generale del divieto di assumere, in assenza di posti disponibili nella dotazione organica, andrebbero ad alimentare le soprannumerarietà o le eccedenze, producendo, a fronte dell’occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già assunto e inquadrato.

Questo gravissimo effetto si determinerebbe quale possibile e diretta conseguenza della dichiarazione di esubero e di messa in disponibilità.

Dunque, appare ovvio che queste considerazioni avvalorano ancora di più la considerazione della necessaria attuazione della sospensione dell’obbligo della copertura delle quote di riserva fino a nuova rideterminazione della composizione organica.

In tale ottica anche per le amministrazioni periferiche, quali comuni e provincie, considerata la specialità delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, qualora sia stata prevista nella programmazione del fabbisogno l’assunzione di categorie protette, in profili professionali appartenenti ad aree in cui vi siano disponibilità di posti, mentre in altre aree sono presenti posizioni soprannumerarie, la possibilità di assunzione potrebbe essere verificata e valutata solo in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri nei termini previsti dal comma 11 del citato articolo 2, o entro la data del 31 dicembre 2014.

Resta in ogni caso confermata l’impossibilità di effettuare assunzioni in mancanza di posti disponibili nell’area per la quale sono già state avviate, ovvero, previste procedure di collocamento esclusive per tutti quei soggetti rientranti nelle fasce protette di cui alla legge 68/1999.

Insomma l’applicazione corretta del decreto 95/2012 dispiega un fenomeno d’ insensibilità sociale che risulta più cieca delle persone portatrici di una materiale disabilità.

Ironicamente e metaforicamente, questa particolare “cecità” legislativa potrebbe anche essere considerata un motivo di confiltto d’interesse a seguito dell’esclusione, dagli effetti negativi del decreto legge in parola, di quel personale portatore di handicapp visivo che viene messo al riparo dall’applicazione della normativa svantaggiosa, certamente non per volontà del legislatore, ma per una serie casuale di errori di architettura legislativa!

 

1 - Entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000. 
2 - Art.2. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 
3 - Art. 4. c. 4.  In  caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.
4 - Per non vedenti si considerano quelle persone colpite da cecità assoluta o con una capacità visiva residua di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione. Per sordomuti s'intendono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 




Carmelo Cataldi

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