In particolare, tale sospensione è limitata solo ad alcune categorie di immobili, e cioè:
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
3. ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 2011.
Come emerge dalla lettura dello stesso art. 1 del decreto in commento, tale sospensione è funzionale anche alla complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
Nello stesso provvedimento, inoltre, al successivo art. 2 è stata inserita una clausola di salvaguardia, destinata a regolare la ripresa della sospensione del versamento dell’IMU nel caso di mancata attuazione della citata riforma.
A tal fine, infatti, la norma, proprio in considerazione della complessità di tale riforma, che dovrà necessariamente essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo, prevede che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili che risultano attualmente sospesi è fissato al 16 settembre 2013.
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