DIS-COLL 2024: guida ai requisiti, pagamento, importi e domanda

Paolo Ballanti 28/02/24
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Sulla falsariga della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego Naspi, l’Inps riconosce un sostegno economico anche a chi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, perde involontariamente la propria occupazione: si tratta dell’indennità DIS-COLL 2024.

Ci riferiamo in particolare ai collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) e agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

I soggetti in questione, non pensionati e privi di partita IVA, accedono, previa domanda all’Inps, alla prestazione denominata DIS-COLL, introdotta dall’articolo 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22.

La differenza rispetto alla Naspi è ben evidente, dal momento che quest’ultima è diretta a coloro che si trovano involontariamente senza lavoro e sono:

  • dipendenti con contratto di lavoro subordinato;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio come funziona la DIS-COLL nel 2024.

Indice

I requisiti per la DIS-COLL 2024

I soggetti indicati in premessa possono accedere all’indennità di disoccupazione in presenza dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
  • almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata Inps nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro fino alla cessazione stessa.

Esclusi dalla DIS-COLL 2024

Pur essendo iscritti alla Gestione separata non possono accedere alla DIS-COLL:

  • i collaboratori coordinati e continuativi titolari di pensione;
  • i titolari di partita Iva;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • oltre a tutti coloro che non possono far valere il requisito dell’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, in quanto iscritti ad altri enti di previdenza obbligatoria, ad esempio in virtù di un rapporto di lavoro dipendente.

DIS-COLL 2024: la durata

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL viene corrisposta ogni mese dall’Inps, per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto e l’evento stesso.

In ogni caso la DIS-COLL non può essere riconosciuta per una durata superiore ai 12 mesi.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

Importo della DIS-COLL 2024

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante dai rapporti di collaborazione e relativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro, nonché all’anno solare precedente.

La somma in parola dev’essere divisa per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ottenendo così il reddito medio mensile di riferimento.

In base all’ammontare del reddito medio la DIS-COLL è pari a:

  • 75% del reddito medio mensile nel caso in cui quest’ultimo sia pari o inferiore, per l’anno corrente, ad euro 1.425,21;
  • 75% di 1.425,21 euro cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.425,21 euro.

In ogni caso la DIS-COLL non può eccedere l’importo massimo mensile, anch’esso valido per l’anno 2024, di 1.550,42 euro.

Importi rivalutati
Si precisa che tanto il valore di riferimento (1.425,21 euro per il 2024) quanto il massimale (attualmente fissato ad euro 1.550,42) sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi nell’anno precedente.

Riduzione progressiva della prestazione
La DIS-COLL mensile, come sopra calcolata, è comunque soggetta ad un meccanismo di riduzione, pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

I contributi figurativi in DIS-COLL

A beneficio dei soggetti percettori della DIS-COLL nel corso del periodo di fruizione della stessa è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapporto al reddito medio mensile, entro un limite di importo pari a 1,4 volte il massimale mensile della prestazione per l’anno corrente.

Quando parte la DIS-COLL 2024

La DIS-COLL spetta in osservanza delle seguenti decorrenze, descritte in tabella:

CondizioneDecorrenza
Domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapportoA partire dall’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto
Domanda presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapportoGiorno successivo alla presentazione della domanda
Domanda presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzatiOttavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera
Domanda presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera (comunque entro i termini di legge)Giorno successivo alla presentazione della domanda

Pagamento della DIS-COLL 2024

I soggetti beneficiari ricevono la somma mensile della DIS-COLL direttamente dall’Inps, attraverso la modalità di pagamento scelta in sede di trasmissione della domanda, tra:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso gli uffici postali, allo sportello del luogo di residenza / domicilio.

Come chiedere la DIS-COLL 2024

L’accesso all’indennità DIS-COLL è subordinato all’invio di un’apposita domanda all’Inps. Si deve inviare entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

L’istanza dev’essere trasmessa all’Istituto in modalità telematica, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – “DIS-COLL Indennità mensile di disoccupazione“, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La domanda, in alternativa, può essere indirizzata all’Istituto:

  • chiamando il Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • avvalendosi dei servizi offerti dagli Enti di patronato e gli intermediari Inps.

In ogni caso, a partire dal prossimo 1° marzo, la piattaforma “ID 3.0”, presente sul portale dell’Istituto, avrà il ruolo di piattaforma esclusiva per la presentazione delle domande sia di DIS-COLL che di NASpI, per i cittadini, il Contact center e gli Istituti di patronato >> Ecco qui come funziona.

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Foto copertina: istock/deepblue4you

Paolo Ballanti