Lo scorso 25 febbraio Inps ha diffuso una nota stampa in cui rende noto che gli utenti che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione entro il 31 gennaio possono visualizzare lo stato dell’istanza sull’apposita piattaforma presente nel portale Inps.
Con il Messaggio Hermes 684 del 14 febbraio 2024 l’Istituto ha dettagliato i vari stati della domanda di ADI e come deve comportarsi di conseguenza l’utente.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Assegno di inclusione: domanda accolta
- Assegno di inclusione: domanda respinta
- Fare ricorso per domanda respinta
- Domande nello stato in “evidenza” e di “sospensione”
- ISEE con omissioni e difformità
- Comunicazione all’interessato
- Sblocco dell’istruttoria
- Domanda respinta
- Domande sospese per discordanza dei dati sul nucleo familiare
- Riepilogo degli stati della domanda Assegno di inclusione
Assegno di inclusione: domanda accolta
In caso di domande accolte l’importo dell’Assegno di inclusione ADI è accreditato sulla Carta di inclusione intestata:
- al soggetto richiedente il sussidio;
- in alternativa, nell’ipotesi in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno la responsabilità genitoriale o sono inseriti nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
Si ricorda che la Carta ADI è uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile consegnato dagli uffici postali “a seguito dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS / mail della disponibilità della carta” (Circolare Inps 16 dicembre 2023 numero 105).
Su quest’ultimo punto il Messaggio del 14 febbraio 2024 aggiunge che la consegna della Carta avviene “anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms”.
Assegno di inclusione: domanda respinta
Nel corso dell’istruttoria può accadere che il nucleo beneficiario risulti privo di alcuni dei requisiti previsti dalla normativa. In queste situazioni la domanda di ADI viene respinta.
I soggetti interessati, collegandosi all’apposita piattaforma online presente sul portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)”, possono consultare lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale.
Dal prossimo 27 febbraio, precisa il Messaggio numero 684/2024, sarà disponibile “anche il dettaglio delle singole causali di reiezione”.
Fare ricorso per domanda respinta
Nei casi di reiezione il richiedente la misura può presentare un’istanza motivata di riesame alla sede Inps territorialmente competente.
Il ricorso dev’essere trasmesso entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto comunicazione dell’esito della domanda di ADI.
In alternativa è possibile presentare ricorso giudiziario.
Domande nello stato in “evidenza” e di “sospensione”
Un’ulteriore casistica è quella delle domande che hanno, al contrario, necessità di un supplemento istruttorio. In tal caso le istanze vengono poste nello stato in “evidenza” o “sospensione”.
In particolare, sono poste in stato “evidenza” e “potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e / o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate” (Messaggio Inps).
ISEE con omissioni e difformità
L’ISEE, precisa l’Istituto, presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:
- qualora l’Agenzia delle entrate rilevi “omissioni e / o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II”;
- qualora l’Agenzia delle entrate rilevi omissioni e / o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
Comunicazione all’interessato
Nelle situazioni di ISEE con omissioni o difformità la Sede Inps territorialmente competente invia apposita comunicazione al soggetto richiedente l’ADI con cui si richiede di:
- presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte (la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza);
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Sblocco dell’istruttoria
Se entro 60 giorni:
- sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e / o difformità e gli stessi sono idonei a giustificare tali incongruenze;
- è stata rettificata l’attestazione ISEE;
- è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità;
la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria.
Domanda respinta
Nel caso in cui, entro 60 giorni, il soggetto interessato non ha:
- presentato alcun documento giustificativo;
- rettificato l’attestazione ISEE;
- presentato una nuova DSU;
ovvero i documenti trasmessi non sono idonei a giustificare le omissioni o difformità, la domanda viene respinta.
Domande sospese per discordanza dei dati sul nucleo familiare
Le domande di ADI che, in fase di istruttoria, presentano una discordanza tra il nucleo familiare dichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) vengono poste automaticamente in stato “sospensione”.
Tutto questo al fine di consentire, afferma il Messaggio Inps, alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.
All’esito delle verifiche l’operatore dell’Istituto potrà:
- confermare la discordanza sul sistema ISEE e porre la domanda in stato respinta;
- utilizzare la funzione di annullamento della sospensione, consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria (nel caso in cui dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con l’ANPR, la veridicità del nucleo ai fini ISEE).
Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore della sede Inps.
Riepilogo degli stati della domanda Assegno di inclusione
Nell’Allegato numero 1 al Messaggio del 14 febbraio 2024 l’Inps fornisce una tabella riepilogativa degli stati della domanda di Assegno di Inclusione, consultabili nella procedura ADI e nel portale SIISL.
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Foto copertina: istock/Poca Wander Stock