La Legge di bilancio 2024 ha inaugurato un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico: lo conosciamo oggi come Bonus mamme lavoratrici 2024.
La misura, prevista per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, in ogni caso, nel limite massimo annuo di 3 mila euro riparametrato su base mensile.
L’esonero, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sempre ad esclusione dei rapporti a domestico.
In tal caso lo sgravio opera fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Alla luce della Circolare Inps del 31 gennaio 2024 numero 27 con cui sono state fornite le indicazioni e le istruzioni per la gestione dello sgravio, analizziamo in dettaglio cosa deve fare il datore di lavoro per applicarlo in busta paga a beneficio delle lavoratrici madri.
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Indice
Bonus mamme 2024: comunicazione al datore di lavoro
Come chiarito dall’Inps con la circolare in argomento, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
In alternativa alla comunicazione al datore di lavoro, l’Inps metterà a disposizione un apposito applicativo online (all’interno del proprio portale istituzionale “inps.it”) al fine di permettere alla lavoratrice di trasmettere i codici fiscali dei figli direttamente all’Istituto.
In ogni caso, la “mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite”.
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Bonus mamme lavoratrici: come si applica in busta paga
Una volta ottenuta la dichiarazione della lavoratrice, il datore di lavoro può riconoscere lo sgravio in busta paga. Trattandosi di una misura che abbatte i contributi da recuperare in cedolino, in quanto a carico della dipendente, la stessa, diminuendo così le trattenute in busta paga, ha l’effetto di portare ad un aumento del netto spettante.
Bonus mamme: parte da gennaio 2024
Come chiarito dall’Istituto, sempre con Circolare numero 27/2024, l’esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti ovvero, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.
Esposizione UniEmens
A seguito dell’applicazione in busta paga dello sgravio, i datori di lavoro devono provvedere all’indicazione dello stesso nella denuncia UniEmens da trasmettere in via telematica all’Inps.
Le modalità di compilazione del flusso, con riguardo all’esonero in parola, sono riportate nella Circolare del 31 gennaio 2024, paragrafo otto e successivi.
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Le beneficiarie del bonus mamme lavoratrici 2024
Possono accedere allo sgravio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
Nello specifico, l’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a diciotto anni.
La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica “dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto” in caso, ad esempio, di “non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre” (Circolare Inps).
L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181 della Manovra 2024 spetta a beneficio delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a dieci anni.
Per identità di ratio, conclude l’Inps, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento “della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data”.
Ecco descritti in tabella una serie di esempi forniti dalla Circolare Inps numero 27/2024:
Data di riferimento | Condizione della lavoratrice | Sgravio spettante |
1° gennaio 2024 | Madre di tre figli | Sgravio ai sensi dell’articolo 1, comma 180, dal 1° gennaio 2024. La misura termina nel mese di ottobre 2025 (il 19 ottobre 2025 il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età) |
1° gennaio 2024 | Madre di due figli | Sgravio ai sensi dell’articolo 1, comma 181, dal 1° gennaio 2024. La misura termina nel mese di luglio 2024 (il 18 luglio 2024 il figlio più piccolo compie diciotto anni) |
1° gennaio 2024 | Madre di un figlio e in attesa del secondo (nascita del secondo figlio l’11 giugno 2024) | Sgravio ai sensi dell’articolo 1, comma 181, a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024 |
1° agosto 2024 | Madre di due figli e in attesa del terzo (nascita del terzo figlio il 2 marzo 2025) | Sgravio ai sensi dell’articolo 1, comma 181 fino al 31 dicembre 2024 |
Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva | ||
Dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2026 opera l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180 della Legge di bilancio 2024 | ||
1° gennaio 2024 | Madre di tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni | Nessuna riduzione contributiva |
I casi citati si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate.
Resta fermo che, qualora il contratto a tempo indeterminato “venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (Circolare Inps numero 27/2024).
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Foto copertina: istock/PeopleImages