Indennizzo commercianti chiusura attività: pagamenti 2023 e istanze 2024

Paolo Ballanti 24/01/24
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L’indennizzo commercianti per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps, previa domanda degli interessati, finanziata grazie ad un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48% e concessa nei limiti delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Con il Messaggio del 9 gennaio 2024 numero 87 l’Istituto ha comunicato il via libera ai pagamenti riguardanti le domande di indennizzo presentate fino al 31 dicembre 2023.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Cos’è l’indennizzo commercianti per cessazione attività

Il Decreto legislativo 28 marzo 1996 numero 207, articolo 1, in attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 43, della Legge 28 dicembre 1995 numero 549 ha istituito, in via temporanea e a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, in favore di quanti (senza ancor aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia) esercitano, in qualità di titolari o coadiutori:

  • attività al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche;

oltre ad agenti e rappresentanti di commercio.

Il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale

Per le finalità legate all’attuazione dell’indennizzo in parola, l’articolo 5 del D.Lgs. numero 207/1996 ha disposto la creazione presso l’Inps del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, operante grazie ad una contabilità separata nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Manovra di bilancio 2029: erogazione indennizzo commercianti

La successiva Legge 30 dicembre 2018 numero 145, articolo 1, comma 283, ha previsto la concessione dell’indennizzo in maniera stabile e a partire dal 1° gennaio 2019, a beneficio dei soggetti che si trovano nelle condizioni ed in possesso dei requisiti descritti dall’articolo 2, D.Lgs. numero 207/1996.

Stop alle domande indennizzo post 30 novembre 2019

Con il Messaggio Hermes del 5 giugno 2020 numero 2347 l’Inps ha comunicato che, alla luce del mancato equilibrio del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, il pagamento delle prestazioni doveva essere limitato alle domande presentate entro il 30 novembre 2019.

Rifinanziamento con la Manovra di bilancio 2021

Successivamente, la Legge 30 dicembre 2020 numero 178 ha stabilito:

  • dal 1° gennaio 2022 l’aumento dell’aliquota contributiva allo 0,48%;
  • il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale in misura pari a 167,7 milioni di euro per l’anno 2021.

Grazie alle misure descritte l’Inps ha comunicato con il Messaggio Hermes del 19 gennaio 2021 numero 202 la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo pervenute fino al 31 dicembre 2020.

Le successive comunicazioni dell’Istituto hanno avuto ad oggetto i pagamenti dell’indennizzo fino alle domande presentate, da ultimo, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (Messaggio del 18 settembre 2023 numero 3238).

Istanze indennizzo 2023: pagamenti al via

Arrivando a oggi, nel messaggio interno 87 del 9 gennaio, l’Inps comunica che, valutato l’andamento delle domande “finora pervenute, a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, si forniscono le istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° settembre 2023 fino al 31 dicembre 2023”.

Di conseguenza, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla normativa, le sedi dell’Istituto potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° settembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 “ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente” (Messaggio numero 87/2024).

Domande inviate dal 1° gennaio 2024

Con riguardo all’elaborazione delle domande presentate dal 1° gennaio 2024 e ai relativi pagamenti è necessario attendere le istruzioni che l’Inps fornirà con un apposito messaggio.

Al momento, per le istanze trasmesse dallo scorso 1° gennaio risulta inibita la fase di calcolo e la procedura NuovaIVS restituisce il seguente messaggio di avviso: “Domanda presentata successivamente al 31 dicembre 2023. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti” (Messaggio del 9 gennaio 2024).

Resta comunque fermo, chiarisce sempre l’Inps, quanto indicato al punto 2 del Messaggio del 5 giugno 2020 numero 2347, con riferimento alla trattazione delle domande da respingere.

Indennizzo commercianti: quando spetta

La prestazione in parola spetta a coloro che:

  • dal 1° gennaio 2019 hanno cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza / autorizzazione e chiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto 62 anni di età per uomini, ovvero almeno 57 anni di età per le donne;
  • al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno 5 anni nella Gestione speciale commercianti.

Decorrenza e durata dell’indennizzo

L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non presta alcuna attività lavorativa.

La prestazione è garantita fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, in vigore nella Gestione commercianti.

Indennizzo commercianti chiusura attività: importo

L’ammontare dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione, previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali presso l’Inps, pari, per il 2023, ad euro 573,63.

La somma spettante è comunque soggetta a tassazione, con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici.

Come richiedere l’indennizzo

Le istanze per ottenere l’indennizzo devono essere trasmesse all’Inps in via telematica, collegandosi al portale “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale”, in possesso delle credenziali SPID,CNS oppure CIE.

In alternativa è possibile trasmettere la domanda tramite:

  • contact center Inps disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

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