La perequazione automatica delle pensioni prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù della variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’Istat, ha interessato anche i trattamenti minimi a carico dell’Inps.
L’Istituto stesso ha comunicato i valori aggiornati delle prestazioni previdenziali, in vigore nell’anno corrente, grazie alla Circolare del 2 gennaio 2024 numero 1 (scaricalo qui sotto).
In linea generale possiamo dire che la pensione minima 2024 dovrebbe arrivare a 598,61 euro, se verrà confermato l’indice di rivalutazione stabilito al momento in via provvisoria (come vediamo nei prossimi paragrafi). A questo importo dovrebbe poi essere aggiunta la super-rivalutazione annunciata dal Governo.
L’assegno sociale nel 2024 è invece pari a 534,40 euro.
Ecco in breve gli importi a titolo di pensione minima che verranno erogati nel 2024.
Indice
Pensione minima 2023: importo definitivo
L’articolo 1 del Decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1% dal 1° gennaio 2023. In questo calcolo è inclusa anche la pensione minima.
Dal momento che la rivalutazione provvisoria applicata nel corso dell’anno precedente è stata pari a +7,3%, il conguaglio positivo derivante dalla differenza tra: Rivalutazione definitiva +8,1% – Rivalutazione provvisoria +7,3% = 0,80%; anziché essere applicato contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024, con effetto sulla rata di gennaio 2024, è stato anticipato a norma dell’articolo 1, Decreto – legge 18 ottobre 2023 numero 145 (convertito in Legge 15 dicembre 2023 numero 191).
Il Decreto in questione ha previsto che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere d’acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale “il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023” (articolo 1).
Pertanto, tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento alla mensilità di dicembre 2023.
Ecco di seguito i valori definitivi dei trattamenti minimi per l’anno 2023:
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Valore provvisorio / definitivo |
---|---|---|
1° gennaio 2023 | 567,94 euro | Valore definitivo |
Importi annui | 7.383,22 euro | Valore definitivo |
Pensione minima 2024: valori provvisori
Il Decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto (articolo 2) che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni dell’anno 2023, è determinata in misura pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. In sostanza la rivalutazione provvisoria 2024 è del 5,4%.
Alla luce della rivalutazione citata e del valore definitivo per l’anno 2023, i trattamenti minimi delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sono pari, per l’anno 2024 a:
- 567,94 * 5,4% = 30,67 euro;
- 567,94 + 30,67 = 598,61 euro (valore provvisorio 2024).
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Valore provvisorio / definitivo |
---|---|---|
1° gennaio 2024 | 598,61 euro | Valore provvisorio |
Importi annui | 7.781,93 euro | Valore provvisorio |
E’ utile ricordare che l’articolo 1, comma 135, della Legge 30 dicembre 2023 numero 213 ha disposto che nell’anno 2024 “la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”è riconosciuta nella misura del 100% “per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS”.
Di conseguenza, la soglia per l’applicazione del 100% della rivalutazione 2024 (+5,4%) è pari a 2.271,76 euro (567,94 * 4).
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Incremento pensioni inferiori al trattamento minimo Inps
La Manovra 2023 (articolo 1, comma 310, Legge 29 dicembre 2022 numero 197) stabilisce che per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, in via eccezionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, con riguardo al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto, in via transitoria, un incremento.
Quest’ultimo, limitatamente alle già menzionate mensilità, è fissato a 1,5% per l’anno 2023, percentuale elevata al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al 2,7% per l’anno 2024.
Pertanto, si legge nella Circolare numero 1/2024, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere l’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, spettante nella percentuale in vigore per l’anno corrente:
Come precisato nel Messaggio Inps del 22 giugno 2023 numero 2329:
- l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento, determinato in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della Legge numero 197/2022;
- per la spettanza dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’aumento è calcolato con riguardo all’importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo Inps, l’aumento viene determinato sull’importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è determinato sull’importo complessivo lordo in pagamento, quindi sul pro-rata italiano.
Per un utile confronto con il 2024, ecco descritti in tabella i valori dell’incremento per l’anno precedente:
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