Taglio cuneo fiscale 2024: la guida Inps all’esonero contributi in busta paga

Paolo Ballanti 18/01/24
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La Manovra dedica particolare attenzione al tema del taglio cuneo fiscale 2024 nei confronti dei lavoratori dipendenti.  Oltre all’innalzamento della soglia di detassazione dei fringe benefit a 1.000,00 / 2.000,00 euro (a seconda che il lavoratore abbia o meno figli a carico) e la conferma dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato al 5% (in luogo dell’aliquota ordinaria al 10%) viene introdotta, in via sperimentale per l’anno corrente, la riduzione dei contributi IVS a carico del lavoratore

Su quest’ultima misura è intervenuta la Circolare Inps del 16 gennaio 2024 numero 11, con l’obiettivo di fornire le indicazioni operative necessarie per l’applicazione della misura in busta paga. 
Analizziamo la questione in dettaglio. 

Indice

Taglio cuneo fiscale 2024: la norma

La Legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Manovra 2024) ha previsto all’articolo 1, comma 15, che, in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per “i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sulla tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore”. 

Taglio cuneo fiscale 2024: a chi spetta

Possono accedere al taglio cuneo fiscale 2024 normato dalla Manovra tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. 

Sono inclusi nella sfera soggettiva di applicazione della misura agevolata “anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile” nonché “nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore” (Circolare Inps). 

Per espressa previsione legislativa sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Scarica la circolare Inps con le istruzioni

Circolare numero 11 del 16 gennaio 2024 112 KB

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Taglio cuneo fiscale 2024: a quanto ammonta

La misura in parola, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, comporta una riduzione dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico del lavoratore in misura pari a:

  • 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo (mensile) di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7% a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima. 

Di conseguenza, attraverso un abbattimento di quelli che sono i contributi recuperati in busta paga al lavoratore, lo stesso può beneficiare (a fronte di una riduzione delle trattenute) di un aumento del netto a pagare.

Retribuzione di riferimento
La retribuzione da considerare ai fini del rispetto delle soglie reddituali di 2.692,00 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923,00 euro (per l’abbattimento di 7 punti percentuali) è la “retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione” (Circolare Inps). 

Esclusa la tredicesima mensilità
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero in parola relativamente alla tredicesima mensilità o al singolo rateo della stessa, la Manovra 2024 prevede espressamente che la misura non ha effetti sulla mensilità aggiuntiva in parola. 

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali (assunta al netto della tredicesima) di 2.692,00 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, la stessa, grazie all’esonero, sarà ridotta di 6 punti percentuali, attestandosi così al 3,19%. Quest’ultima percentuale determinerà l’effettiva trattenuta in busta paga a titolo di contributi a carico del dipendente.

Al contrario, se nel mese di riferimento la retribuzione imponibile (assunta sempre al netto della tredicesima) non eccede i 1.923,00 euro la quota di contributi IVS conto lavoratore sarà, anziché del 9,19%, del 2,19% (quale risultato di 9,19% – 7%).

Sgravio potenzialmente diverso ogni mese
È importante precisare che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali vale non solo ai fini dell’applicabilità dello sgravio ma altresì per la sua entità. Si pensi al lavoratore che, nel mese di aprile, si attesta al di sopra dei 1.923,00 ma la sua retribuzione (come sopra determinata) è pari o inferiore a 2.692,00 euro. In tal caso spetterà la riduzione del 6%. Al contrario, nel mese di maggio, lo stesso soggetto, avendo una retribuzione pari o inferiore a 1.923,00 euro, potrà beneficiare dell’abbattimento del 7%. 

In altri termini, conclude l’Inps, poiché la “verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692,00 euro”. 

Quattordicesima mensilità
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (come la quattordicesima), nel mese di erogazione delle stesse ovvero nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione IVS “trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei” (Circolare Inps).

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Taglio cuneo fiscale 2024: rapporto con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli, prevista sempre dalla Legge di bilancio 2024, all’articolo 1, commi da 180 a 182.  Di conseguenza, in virtù dell’entità della misura applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3 mila euro annui (da riparametrare su base mensile) laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure:

  • Sgravio IVS, di cui all’articolo 1, comma 15, della Manovra 2024;
  • Esonero per le lavoratrici madri, previsto dall’articolo 1, commi da 180 a 182, sempre della Manovra 2024;

le stesse, nella singola mensilità, sono “tra di loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile” (Circolare Inps). 

Taglio cuneo fiscale 2024: quando spetta

La misura agevolativa in trattazione opera sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. 

L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, pertanto non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150. 

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, non comporta benefici in capo all’azienda e, di conseguenza, non è subordinata al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). 


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Paolo Ballanti

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