Appalti di refezione scolastica, ma quanto dista il centro di cottura?

1. La prassi applicativa

Non è infrequente rinvenire nei disciplinari di gara predisposti dalle stazioni appaltanti per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, tra i “requisiti di partecipazione”, “il possesso o disponibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di un “centro di cottura principale”, con le caratteristiche minime di fornitura contemporanea, nell’arco orario indicato nel capitolato d’oneri, di pasti n. xxx al giorno, entro la distanza stradale di Km. xx dalla Sede Municipale”. Inoltre, gli stessi disciplinari di gara prevedono – tra i requisiti di capacità tecnica – il “possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di attività EA30…comprendente il “Centro cottura Principale”” e “l’attribuzione di punti xx/1000 per il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 che comprenda specificatamente il “centro di cottura di emergenza””.

2. La questione di diritto: la distanza del centro cottura da un riferimento convenzionale

La questione controversa in esame concerne la legittimità della disciplina di gara predisposta dalle stazioni appaltanti per l’affidamento del servizio in questione.
La tesi contraria, infatti, sostiene che i requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare di gara se così formulati siano indebitamente restrittivi della concorrenza. In particolare, il possesso o la disponibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di un “centro di cottura principale”, entro la distanza stradale di Km. 20 dal riferimento convenzionale della Sede Municipale ridurrebbe arbitrariamente la platea dei concorrenti.
Invece, secondo la stessa Autorità la previsione contestata si appalesa legittima 1.
In primo luogo, si rileva che, anche sulla base della delibera AVCP n.47 del 4 maggio 2011 in tema di centri di cottura per pasti scolastici, è necessario distinguere tra ciò che deve ritenersi requisito di partecipazione e ciò che può invece pretendersi dal contraente.
Deve cioè distinguersi tra requisiti di partecipazione alla gara, che costituiscono un mero presupposto legittimante la stipula del contratto e requisiti della esecuzione2.
Nel caso in cui il capitolato di gara preveda “il possesso o disponibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di un “centro di cottura principale”, con una certa distanza da un riferimento convenzionale, tale previsione pare porsi come un obbligo contrattuale piuttosto che come condizione per la partecipazione, proprio sulla base della distinzione evidenziata nella deliberazione sopra richiamata nella quale l’Autorità ha precisato che “quando la stazione appaltante, per motivate e peculiari circostanze, ritenga importante che il soggetto che provvede all’erogazione del servizio di refezione scolastica debba avere un centro di cottura in prossimità del proprio territorio, deve chiedere nel bando al solo aggiudicatario di soddisfare detto requisito. Diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione sia del principio di parità di trattamento richiamati dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti3, producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara4.

2.1 L’ulteriore questione giuridica: la certificazione di qualità riferita al centro cottura

La pretesa, ai fini della qualificazione, del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con specifico riferimento al “Centro cottura Principale” nonché la richiesta, ai fini del punteggio, del possesso della medesima certificazione comprendente specificatamente il “centro di cottura di emergenza”, poi, è vista da alcuni come del tutto superflua, oltreché indebitamente restrittiva della concorrenza, essendo, detta certificazione, volta a dimostrare il rispetto, all’interno della compagine aziendale, delle procedure atte a garantire determinati standard qualitativi dell’organizzazione aziendale nel suo complesso.

Inoltre, l’attribuzione di punti xx/1000 per il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 che comprenda specificatamente il “centro di cottura di emergenza”, sarebbe anch’esso discriminatorio, oltre che in contrasto con la previsione del possesso del requisito ai fini dell’esecuzione.

Anche in questo caso, però, occorre rettamente stabilire a quale fine il bando di gara prevede detta certificazione.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 che comprenda anche il centro di cottura è richiesta al fine della dimostrazione del requisito di capacità tecnica specifica che la stazione appaltante, nell’esercizio dei propri poteri di discrezionalità, ritiene di imporre.

La giurisprudenza amministrativa, del resto, ha stabilito che “La certificazione del sistema di qualità aziendale richiesta ai fini in esame (cauzione provvisoria dimidiata) è dunque riferita al sistema agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche, e non inerisce a singole lavorazioni, la cui certificazione può venir in rilievo ai diversi fini dei requisiti di capacità tecnica dell’impresa”5.

Inoltre, non è contraddittorio il disciplinare di gara ove preveda che i concorrenti siano contestualmente in possesso, ai fini dell’ammissione alla gara, della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, che comprenda anche il centro di cottura, nonché, ai fini della stipula, di un “centro di cottura” posto a breve distanza kilometrica.

Infatti, è possibile che l’operatore economico sia in possesso di detta certificazione per un centro di cottura non situato in prossimità, ma all’atto della stipula si avvalga di altro centro di cottura – anch’esso certificato – e sito alla distanza prevista.

Per quanto riguarda, infine, il punteggio di xx/1000 in caso di UNI EN ISO 9001:2008 che comprenda specificatamente il “centro di cottura di emergenza”, non vi sono elementi di illegittimità, posto che la stazione appaltante è libera – nei limiti del corretto esercizio del potere – di attribuire un maggior punteggio in ragione delle caratteristiche tecniche delle offerte, dalla stessa prestabilite, che risultino maggiormente apprezzabili in termini qualitativi.

 

 

Massimiliano Spagnuolo

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