La sentenza si riferisce ad un ricorso della Telecom, che è stata condannata in appello – con sentenza confermata dalla Suprema Corte – a reinserire un lavoratore licenziato per l’invio di 13 mila sms dal proprio telefono aziendale. L’azienda richiedeva, in mancanza di una disciplina transitoria, l’applicazione del nuove regime sanzionatorio, che, in alternativa, contempla il reintegro o l’indennizzo da un minimo di 12 mensilità.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte, invece, ha posto in evidenza che “con la legge è stata introdotta una nuova, complessa e articolata disciplina dei licenziamenti” in virtù della quale le sanzioni irrogabili nel caso di licenziamento illegittimo (che vanno dal reintegro all’indennizzo di un minino di 12 mensilità) non sono compatibili con il giudizio di legittimità deputato alla Cassazione, ma anche il rinvio al giudice di merito “risulterebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con l’articolo 111 della Costituzione e con la Convenzione Europea sui diritti dell’uomo”.
La Cassazione ha sottolineato che il nuovo sistema contempla “distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l’inesistenza della condotta addebitato o la sua riconducibilità tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa. Si tratta – dichiara la Corte – di “un evidente “stravolgimento” del sistema dell’allegazioni e delle prove nel processo, non limitato ad una modifica della sanzione irrogabile: un sistema – conclude – che non incide sul solo apparato sanzionatorio, ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti, incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento