Aspi e mini-Aspi: si incrementano le fila dei beneficiari

Redazione 08/05/13
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E’ stato ufficialmente adottato il decreto che determina  le aliquote 2013. Sarà infatti disponibile a breve sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2013, attinente i soci lavoratori delle cooperative, di cui al DPR 602/1970, che non avevano accesso alla previgente indennità di disoccupazione. Il Decreto, attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro, determina la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione. Dunque via libera, anche se in misura proporzionalmente ridotta, alla liquidazione di Aspi e mini-Aspi per tutti quei soggetti che, sino al 2012, non beneficiavano dell’indennità di disoccupazione e che, a partire da quest’anno, potranno contare sulla nuova forma di sostegno al reddito introdotta, come detto, dalla riforma Fornero.

In particolare, per l’anno 2013, le prestazioni ASpI e mini-AspI saranno liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all’effettiva aliquota di contribuzione. In sostanza, dunque, per coloro che possono contare su una retribuzione di riferimento ad esempio pari a 1.000 euro (considerato che l’Aspi viene calcolato sul 75% della retribuzione considerata) la prestazione spettante sarà di 150 euro. Per il 2013, quindi, le disposizioni allegate nel Dm permetteranno prevalentemente la corresponsione della mini-Aspi in quanto le stesse si rivolgono, più che altro, ai lavoratori che non sono stati precedentemente assoggettati alla contribuzione per disoccupazione e ciò fa venir meno una delle condizioni stabilite par l’accesso all’Aspi, e cioè i 12 mesi (almeno) di contribuzione per la disoccupazione/Aspi nei 24 mesi antecedenti il termine del rapporto di lavoro.

La mini-Aspi viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane equivalente alla metà di quelle oggetto di contribuzione nell’ultimo anno antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, al netto dei periodi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. Vengono presi in considerazione dal Decreto tutti quei soggetti, come ad esempio, i soci operai della Coop ex Dpr 602/70 ossia gli artisti dipendenti che sono entrati quest’anno nella traiettoria Aspi e che, sino al 2012, non hanno potuto beneficiare di alcuna forma specifica di sostegno al reddito diversa dall’eventuale trattamento in deroga, in quanto esclusi dal sistema comprensivo degli ammortizzatori sociali e, in special modo, della disoccupazione. I lavoratori ai fini dell’accesso alla nuova misura devono rispettare alcuni requisiti, tra i quali: l’aver perso involontariamente la rispettiva occupazione, l’essersi trovati in stato di disoccupazione in base alle norme in vigore (Dlgs 181/00) e la possibilità di far valere almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Per i periodi di ricezione della mini-Aspi sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi validi ai fini del diritto e della valutazione della pensione, nonché (in caso spetti in relazione al reddito e alla situazione familiare) l’assegno per il nucleo familiare. L’indennità viene richiesta via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla data di spettanza del trattamento. Il nuovo Decreto assolve infine ad un’ulteriore funzione: ovvero legittima, rendendolo operativo, il graduale allineamento dell’aliquota Aspi previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro per scoraggiare l’accrescimento del costo del lavoro, in un unico colpo, dell’1,61% nei confronti di quelle aziende che hanno già integralmente esaurito il cuneo contributivo di cui alle leggi 388/00 e 266/00 (contrazione al massimo di 1,80%). La gradualità generale della contribuzione Aspi (1,61%) opererà mediante incrementi annui, i quali perdureranno per un intero lustro e si articoleranno: 0,32% per il 2013, il 2014, il 2015 ed il 2016 e 0,33% per l’anno 2017. Pur in carenza del previsto Decreto, l’Inps con la circolare n. 140 del 2012 aveva già permesso alle aziende interessate di versare la contribuzione in misura ridotta.

Redazione

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