Le categorie ammesse al fondo pensionistico Sirio sono rappresentate sia dai lavoratori con assunzioni a tempo indeterminato che dai lavoratori a tempo determinato purché, però, aventi un rapporto di durata non inferiore a tre mesi. Similmente al Fondo Perseo, ed inversamente a quello Espero, l’Inps spiega che l’ulteriore condizione, secondo cui la sottoscrizione della domanda di adesione deve essere compiuta almeno tre mesi prima del termine del rapporto di lavoro, non viene affatto prevista. Risulta dunque ammissibile anche la domanda di adesione presentata dal lavoratore a termine, a prescindere dalla data di avvenuta sottoscrizione, purché antecedente alla cessazione del rapporto la cui durata non sia comunque inferiore ai tre mesi.
Nei confronti del lavoratore, il fondo di pensione Sirio, offre la possibilità di versare un contributo a proprio carico che risulti più elevato di quello fissato al minimo, pari all’1%. L’Istituto previdenziale nella circolare precisa che tutti i soggetti aderenti che decideranno di usufruire dell’opportunità saranno tenuti a precisare la misura di contribuzione sommata al contributo minimo fisso all’1% la quale, non essendo stati indicati limiti, segue scaglioni progressivi pari allo 0,5% dell’imponibile. In occasione dell’adesione di un dipendente a Sirio, l’Inps comunica inoltre i compiti correlati all’amministrazione datrice di lavoro, la quale sarà tenuta ad inoltrare all’indirizzo Pec della sede Inps la copia in formato pdf del modulo originale e completo di adesione.
In aggiunta a ciò, l’amministrazione è altresì tenuta ad osservare specifici criteri di caricamento ed invio della “ListaPosPA dell’Uniemens”. La circolare al riguardo è molto chiara: l’invio regolare, valido ed integrale dei dati retributivi e contributivi all’Inps costituisce infatti, da parte dell’amministrazione, un prerequisito imprescindibile ai fini della costituzione e rivalutazione delle posizioni di previdenza complementari. Risulta altresì una condizione indispensabile sia per il pagamento del contributo a carico del datore di lavoro da parte dell’Inps, sia per il conferimento, una volta cessato il rapporto lavorativo, dei montanti formati dalle quote Tfr e dalle quote figurative dei contributi destinate a previdenza complementare, contabilizzate e rivalutate dall’Inps.
Mediante la ListaPosPA, la fornitura dei dati deve essere effettuata mensilmente dalle amministrazioni iscritte all’Istituto. L’Inps specifica, infine, come il contributo sulle spalle dell’amministrazione debba essere versato allo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per tutti gli aderenti dipendenti dalle amministrazioni statali, ad eccezione degli atenei universitari, e delle agenzie fiscali, esclusa l’Agenzia del demanio. Per i menzionati dipendenti sono poi specificate ulteriori indicazioni: qualora essi presentino l’iscrizione a Sirio durante il primo anno di operatività, il contributo viene raddoppiato (risultando così pari al 2% della retribuzione imponibile) per la durata comprensiva di 12 mesi; qualora invece essi si iscrivano al fondo di previsione complementare Sirio nel corso del secondo anno di operatività, il contributo viene accresciuto del 50% (vale a dire nella misura dell’1,50% della retribuzione imponibile) sempre per la durata di 12 mesi.
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