Immobili senza arredi ed utenze, esclusi dalla tares?

Carmencita chiudi il gas e vieni via. Questo, però, non basterà ad evitare il pagamento del tributo sul servizio integrato dei rifiuti.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012) ha, infatti, sancito che la non attivazione delle utenze (gas, energia elettrica, acqua) non è decisiva ai fini del pagamento della Tarsu.
Magazzini e locali di deposito sono soggetti al pagamento della Tarsu, anche se non sono allacciati alle reti elettriche, del gas o dell’acquedotto.
La pronuncia dei giudici tributari palermitani è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito che, finora, hanno sempre ritenuto illegittima la previsione regolamentare, adottata da alcuni Comuni, che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi, oppure allacci alla rete elettrica o idrica (sentenze n.16785/ 2002, n. 9920 /2003, n.1850/2010 ed altre).
Per l’Ente Locale, eccessivamente generoso nei confronti dei propri utenti, l’immobile poteva essere ricompreso tra quelli oggettivamente inutilizzabili, ma per la Cassazione è solo soggettivamente inutilizzato.
La decisione di non arredare l’immobile o di non attivare le utenze di acqua, gas o elettriche è un’opzione esercitata liberamente dal singolo titolare di diritto reale sull’immobile e, pertanto, è una scelta soggettiva.
Possono essere esclusi dalla tassazione esclusivamente gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti.
Non erano soggetti alla Tarsu, secondo l’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, soltanto quei locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati.
La prova contraria, atta a dimostrare l’inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari (Corte di Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000).
Gli “ermellini”, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013, hanno stabilito, ad esempio, che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti.
Il fabbricato continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto ad imposizione.
L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato.
Se, invece, l’immobile è, di fatto, utilizzato rimane soggetto al pagamento del tributo.
Nonostante la piccola differenza letterale della previsione relativa alla tares, rispetto a quella utilizzata per la tarsu, sembrava pacifico che anche per il nuovo tributo previsto dal decreto Monti seguisse le stesse regole di esenzione.
L’orientamento della Cassazione è, persino, richiamato nella relazione governativa sulla disciplina del nuovo tributo.
Il prototipo di regolamento, messo a punto dal gruppo di lavoro costituito presso il Ministero Economia e Finanze, nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema”, prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.
Dalla lettura della disposizione regolamentare, autorevolmente suggerita ai Comuni, sembra che si possa non tenere conto della differenza, costruita dalla giurisprudenza, tra “oggettivamente inutilizzabile” e “soggettivamente inutilizzato”. Sarebbe sufficiente che le unità immobiliari siano contemporaneamente prive di arredi e sprovviste di servizi pubblici a rete.
Si tratta, però, di un’imbeccata non in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

Luciano Catania

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