Modello 730/2013: ecco le voci a cui prestare attenzione

Redazione 29/04/13
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Entro domani bisogna consegnare il modello 730 al datore di lavoro o al sostituto d’imposta, che però deve aver reso noto già dal 15 gennaio che vuole prestare assistenza fiscale. Invece quanti hanno optato per il Caf, centro assistenza fiscale, o un professionista abilitato avranno nel 31 maggio la prima scadenza e non dovranno pagare alcun compenso nel caso presentino il modello già compilato in ogni sua parte.

Una delle differenze più rilevanti tra le due modalità di presentazione sta nel fatto che al datore di lavoro non va lasciata anche la documentazione che attesta le spese effettuate e che permettono di avere le deduzioni dall’imponibile e le detrazioni dalle tasse da pagare. Qui di seguito presentiamo tre mosse base per compilare al meglio il modello, fermo restando che però la casistica muta per ogni contribuente e che per le spese è necessario nella maggior parte dei casi di plafond da cui si calcola il bonus fiscale e di percentuali in base alla quale vengono riconosciute le agevolazioni.

La situazione economica generale può incidere anche sul modello. Nel calcolo dei redditi da dichiarare possono, infatti, essere inclusi i proventi da più lavori realizzati nel corso dello scorso anno. Oppure per chi, purtroppo, a causa della crisi è disoccupato, vanno dichiarate le eventuali indennità percepite, come quella di disoccupazione. Per questo motivo è importante possedere tutti i Cud (le certificazioni dei redditi) emesse dai soggetti erogatori di stipendi e indennità.

Stesso discorso vale per chi ha cambiato lavoro nel corso dell’anno e deve quindi sommare i risultati di più Cud. Bisogna però stare attenti perché non tutti i redditi possono essere dichiarati nel 730; infatti i lavoratori dipendenti o i pensionati che percepiscono anche redditi d’impresa (anche sotto forma di partecipazione), da lavoro autonomo per cui è richiesta la partita Iva, o redditi definiti in gergo tecnico “diversi” (introiti da cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende) sono obbligati a presentare il modello Unico entro il 30 settembre.

Le spese sono di certo l’ambito più rilevante per i contribuenti perché portare in deduzione quelle per cui sono ammessi bonus fiscali permette di risparmiare sul conto finale. Le regole, qui, valgono caso per caso. Certamente fra quelle più diffuse troviamo quelle di origine medica, la detrazione del 19% si applica all’importo totale speso nell’anno che supera i 129,11 euro. Le spese che superano i 15.493,71 euro si possono detrarre in quattro quote annuali di pari importo.

Nel novero delle spese mediche sono incluse anche le prestazioni del medico generico (anche visite e cure di medicina omeopatica) ma anche le visite specialistiche, visite per l’assicurazione o per la patente, le visite per l’acquisto o il noleggio di attrezzature sanitarie (vedi gli aerosol), quelle per analisi e prestazioni diagnostiche. Gli acquisiti di medicinali devono essere notificati con lo scontrino che deve presentare il codice fiscale del contribuente, l’indicazione della natura o della tipologia di medicinale, il codice del prodotto e la quantità se è superiore a un prodotto.

La natura delle spese che offrono il diritto a bonus è molteplice e per ogni tipologia va seguito un comportamento specifico. La regola che può essere valida per tutte è quella di recuperare, sommare e conservare fatture, ricevute, scontrini, quietanze in grado di attestare le spese sostenute durante l’anno per le quali è fissata la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dell’imposta lorda.

Per quanto concerne i bonifici, invece, bisogna prestare attenzione alla data di bonifico particolarmente per quanto concerne i lavori in casa (ristrutturazione o risparmio energetico). Il bonus segue infatti l’avvenuto pagamento delle spese. In questa circostanza la prova è data dal bonifico effettuato alla ditta che realizza i lavori. Il livello di guardia deve essere alto soprattutto per chi vuole sfruttare il maxi-bonus del 50 per cento. In questo caso si può “agganciare” la detrazione se le spese per i lavori (naturalmente se rientrano nel catalogo di quelli agevolabili) sono state sostenute dal 26 giugno 2012 in poi entro il limite massimo di spesa di 96 mila euro annui.

Il modello 730 è cambiato in base alle novità normative entrate in vigore lo scorso anno. Tra queste c’è il fatto che non si pagano più Irpef e addizionali per gli immobili non locati, per i quali è sufficiente versare l’Imu. Un’altra novità riguarda il limite sulla detrazione per l’assicurazione auto. Quando, infatti, un automobilista sottoscrive un contratto di assicurazione per l’auto firma anche una polizza che include una quota a copertura delle spese per eventuali incidenti stradali, versata direttamente al Servizio sanitario nazionale e per cui è possibile ottenere una detrazione. Da quest’anno però lo sconto del 19% si può ottenere solo se l’importo supera i 40 euro. In pratica, se si è speso di meno niente detrazione.

Comunque anche nel caso in cui si dimenticasse di indicare qualche detrazione o deduzione c’è sempre la possibilità di rimediare, per farlo è necessario presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre: stavolta però bisognerà presentarlo comunque tramite Caf o professionista anche se la dichiarazione originale è stata presentata tramite il datore. In alternativa si può presentare l’Unico entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

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