Il Consiglio dei ministri dello scorso 28 agosto, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo destinato al riordino e alla revisione degli ammortizzatori sociali e dell’indennità a beneficio dei lavoratori dello spettacolo: la stessa bozza di decreto, stando a quanto riporta il comunicato stampa pubblicato a margine del CDM, introduce un’indennità di discontinuità precari a partire dal prossimo anno.
Il beneficio sarà destinato ai lavoratori in situazione di precarietà del settore spettacolo.
Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori del settore, quest’ultimo caratterizzato, si legge nel comunicato, da “alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori”.
Analizziamo ora in dettaglio a chi spetterà l’indennità di discontinuità e quale sarà il suo importo.
Indice
Indennità di discontinuità precari: i destinatari
L’indennità di discontinuità ed in generale gli interventi previsti dal decreto legislativo licenziato dal CDM del 28 agosto, mirano alla protezione sociale di due diverse categorie di operatori:
– Lavoratori dello spettacolo a tempo determinato che:
a) Prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) Prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, comunque nel settore dello spettacolo.
– Lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo determinato.
Da quando sarà operativa l’indennità di discontinuità precari?
L’indennità di discontinuità sarà introdotta, leggendo il comunicato stampa del 28 agosto scorso, a partire dal 1° gennaio 2024.
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Indennità di discontinuità precari: l’importo
L’indennità in parola è pari al 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzione imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.
Con riferimento alla durata dell’indennità la bozza di decreto stabilisce di non considerare i periodi contributivi già oggetto di altra prestazione di disoccupazione.
Questo al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito.
Il riferimento è alle indennità di maternità, malattia ed infortunio oltre al sostegno economico garantito dall’Inps per gli eventi di disoccupazione involontaria attraverso la NASpI.
Indennità di discontinuità precari: come verrà pagata
Stando a quanto dichiarato dal governo, l’indennità sarà riconosciuta e pagata in un’unica soluzione. Sarà quindi un solo pagamento per l’intero importo spettante.
Oltre al riconoscimento del sussidio economico, il decreto legislativo definisce “misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità”
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Come accedere all’Indennità di discontinuità precari
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa potranno accedere all’indennità trasmettendo apposita istanza all’Inps.
La domanda, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno.
Da ultimo, il nuovo decreto legislativo dispone:
- l’abrogazione, dal 1° gennaio 2024, dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
- l’introduzione di un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023.
Prevista poi una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.
Indennità di disoccupazione ALAS
Introdotta dal 1° gennaio 2022 ALAS è riconosciuta dall’Inps ai lavoratori autonomi dello spettacolo per un massimo di sei mesi, corrispondenti a 156 giorni di contributi.
Introdotta dal 1° gennaio 2022 ALAS è riconosciuta dall’Inps ai lavoratori autonomi dello spettacolo per un massimo di sei mesi, corrispondenti a 156 giorni di contributi.
Requisiti
Possono accedere alla prestazione quanti:
– Non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo;
– Non risultano titolari di pensione diretta a carico di gestioni previdenziali obbligatorie o del Reddito di cittadinanza, anche nel corso del periodo in cui si percepisce l’indennità;
– Hanno maturato almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello in cui è terminato l’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data in cui è stata presentata la domanda di ALAS;
– Hanno maturato un reddito non superiore a 35 mila euro nell’anno solare precedente quello in cui la domanda è stata presentata.
Importo
Per l’anno corrente l’importo massimo mensile dell’indennità è di 1.470,99 euro. Inoltre, per i periodi di fruizione dell’ALAS, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità, corrispondente pertanto a:
1.470,99 * 1,4 = 2.059,39 euro.
Decorrenza
La prestazione in parola decorre dall’ottavo giorno successivo la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Al contrario, se la domanda è stata presentata all’Inps successivamente all’ottavo giorno, ALAS decorre dal giorno successivo quello dell’invio dell’istanza.
Durata
L’indennità è corrisposta mensilmente per numero di giornate pari alla metà di quelle per cui è stata versata o accreditata la contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
Domanda
Per accedere ad ALAS è necessario trasmettere apposita domanda telematica all’Inps, collegandosi a “inps.it – Lavoro – Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS >> CIE: come usare la Carta d’Identità Elettronica al posto dello SPID
In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il Contact center Inps, disponibile al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) ovvero allo 06.164.164 da rete mobile (a pagamento).
Da notare che la domanda dev’essere trasmessa all’Istituto entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
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