Supporto Formazione e Lavoro 2023: casi in cui si perde il sussidio di 350 euro

Paolo Ballanti 06/09/23
Scarica PDF Stampa Allegati

In vigore dal 1° settembre 2023 il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) rappresenta, assieme all’Assegno di inclusione, previsto invece a partire dal 1° gennaio 2024, una delle misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, previste dall’esecutivo Meloni a seguito dell’abrogazione di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Il Supporto Formazione e lavoro, destinato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro annui (privi dei requisiti per l’Assegno di inclusione) prevede, a fronte della partecipazione alle attività previste dal patto di servizio personalizzato, l’erogazione, da parte dell’Inps, di un’indennità mensile di 350 euro.

Tuttavia, come chiarito proprio dall’Istituto con la Circolare del 29 agosto 2023 numero 77, esistono una serie di comportamenti ed eventi che determinano la perdita del sussidio.

Scarica Allegato

Analizziamo in dettaglio quali.

Indice

Supporto Formazione e Lavoro 2023: responsabilità penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rendono o utilizzano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettono informazioni dovute, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

Altra fattispecie è l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, oltre che di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento del SFL In questa situazione è prevista la reclusione da uno a tre anni.

Restituzione di quanto percepito
Nei casi di condanna definitiva per uno dei reati citati, oltre che nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore ad un anno, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale “nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria” (Circolare Inps) consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario stesso è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La sanzione della decadenza opera anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, dello stesso codice.

Comunicazione del provvedimento di decadenza
Nelle ipotesi di decadenza è l’Inps a comunicarne il relativo provvedimento al beneficiario del Supporto Formazione e Lavoro.
Nei confronti del beneficiario decaduto opera inoltre il divieto di richiedere nuovamente il sussidio prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza ovvero dalla revoca o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

In caso di condanna definitiva del beneficiario del SFL, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione del sussidio e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’Inps entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Per approfondire il tema delle politiche di welfare e giuridiche in ottica disabilità consigliamo il libro “La tutela dei soggetti disabili” che, con taglio eminentemente pratico, opera come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile. Consigliamo inoltre “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023”.

Supporto Formazione e Lavoro 2023: accertamenti Inps

Al di là di quelle che sono le conseguenze in caso di condanna in via definitiva, quando l’Inps accerta:

  • la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza;
  • l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante;

dispone l’immediata revoca della misura.

A seguito della revoca, il beneficiario è comunque tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Supporto Formazione e Lavoro 2023: quando si perde il beneficio

  • non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione ovvero ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;
  • non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui l’età sia compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del Decreto – legge numero 48/2023;
  • non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo familiare ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dalla normativa.

Da notare che, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 8, comma 3 del Decreto Lavoro (responsabilità penale) il beneficio può essere richiesto solo trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Supporto Formazione e Lavoro 2023: quando viene sospeso

Un’altra situazione straordinaria è quella della sospensione dei pagamenti di Supporto Formazione e Lavoro da parte dell’Inps.

In aggiunta alle ipotesi previste dagli articoli 3 (comma 5), 9 (comma 2) e 12 (comma 8) del Decreto Lavoro l’erogazione del beneficio è sospesa se il beneficiario o il richiedente è interessato da una misura cautelare personale ovvero se è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati poc’anzi, prima che gli stessi diventino definitivi.

La sospensione opera altresì nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del Codice di procedura penale ovvero che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.

Nessun effetto retroattivo
I provvedimenti di sospensione non hanno tuttavia effetto retroattivo, di conseguenza, per garantirne l’immediata esecuzione, gli stessi sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’Inps per l’inserimento nel SIISL.

Una volta adottata, la sospensione può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.

Ripristino dei pagamenti
Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato è tenuto a presentare apposita domanda alle strutture territorialmente competenti dell’Inps, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di welfare e sussidi Inps, puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Foto copertina: istock/erhui1979

Paolo Ballanti