Il parere reso noto dall’Antitrust recrimina a Ryanair, a partire dal primo dicembre 2012, la data che avrebbe dovuto segnare l’entrata della variazione delle modalità di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti aerei offerti, e sino alla data del 7 febbraio 2013, giorno in cui sono stati rimossi i profili di scorrettezza contestati, di aver completamente ignorato gli impegni presi.
Nello specifico, durante l’arco temporale in questione, la società si è resa colpevole di aver introdotto un supplemento aggiuntivo, posto sotto il denominativo ‘Tassa carta di credito’, il quale veniva richiesto al momento conclusivo dell’iter di prenotazione online di un volo, in caso di pagamento tramite svariate tipologie di carte di credito (Ryanair Mastercard, Ryanair Visa, Voucher prepagato 3V Visa, Master Card e Visa) con importo pari al 2% del prezzo del servizio di trasporto scelto dal consumatore.
La quota originariamente stabilita arrivava ad assumere dunque un valore palesemente incrementato. Inversamente, il prezzo dei biglietti per il trasporto aereo deve essere evidentemente ed integralmente segnalato, sin dal momento del primo contatto con il consumatore. Questo, in modo da rendere percepibile, senza bisogno d’interposizione alcuna, l’esborso finale. I principali concorrenti di Ryanair, grazie all’azione dell’Autorità, avevano recepito il principio già a partire dallo scorso anno. Ora tocca anche alla compagnia irlandese pagare l’errore.
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