Equitalia ci ripensa: stop ai pignoramenti su stipendi e pensioni

Redazione 23/04/13
Equitalia ci ha ripensato, almeno parzialmente,  e così ha optato per bloccare i pignoramenti  ai danni dei lavoratori dipendenti e pensionati sui conti correnti  se lo stipendio, al netto delle trattenute presso il datore di lavoro (1/5, 1/7 e 1/10) è minore di 5 mila euro. Questo è quanto si legge in una nota, inviata agli amministratori delegati  e ai direttori generali, il responsabile della divisione riscossione Giancarlo Rossi ha chiarito che con decorrenza immediata Equitalia, in prima battuta, non effettuerà prelievi forzosi presso gli istituti di credito e alle poste per i contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati.

Tali azioni” recita il documento della società per la riscossione, “saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l’ente pensionistico“. La seconda condizione che consente l’applicazione della procedura è che “in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili”. 

Equitalia quindi, successivamente alle segnalazioni del vuoto normativo, aspettando che venga colmato da una norma adeguata, rivede il proprio modus operandi in merito alle procedure di pignoramento presso terzi e prova ad andare in soccorso delle fasce più deboli di contribuenti, ipotizzando una procedura scaglionata, in due tempi, per i pignoramenti presso terzi nel caso di dipendenti e pensionati che sul conto corrente abbiano come liquidità quella quasi esclusivamente dell’accredito dello stipendio.

La norma con l’articolo 72 – ter del dpr 602/73 prevede che il pignoramento scaglionato dello stipendio o della pensione può essere messo in atto solamente nel caso in cui l’elemento è ancora in carico al datore di lavoro e per i seguenti importi; il concessionario della riscossione, in deroga alle ordinarie previsioni del codice di procedura civile, potrà pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepiti dal debitore nelle seguenti misure: un decimo per importi fino a 2 mila euro, un settimo per importi da 2 mila a 5 mila euro.

Per quanto riguarda importi maggiori ai 5 mila euro il pignoramento esattoriale torna a coincidere con  quello indicato nelle disposizioni del codice di procedura civile nella misura più elevata pari a un quinto. Nel momento in cui la somma viene accreditata su un conto corrente diventa semplice disponibilità liquida del conto senza distinzioni.

Proprio Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate e presidente di Equitalia, durante l’audizione alla camera sul decreto alla camera sul decreto pagamenti p.a., ha avuto modo di verificare la lacuna normativa che generava confusione in merito a quanto accreditato e la disponibilità sul conto corrente che non permetteva di assegnare le voci a ciascuna entrata e operare, quindi, i distinguo necessari.

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