Esodati: ecco chi sono i potenziali beneficiari del terzo decreto

Redazione 22/04/13
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Uno dei temi politici che da mesi continua a scaldare gli animi dell’opinione pubblica e sul quale non sembra mai troppa la chiarezza è quello degli esodati. Dopo il lancio dei primi due provvedimenti di salvaguardia, ora chi sono davvero i beneficiari del terzo decreto esodati approvato con la legge di stabilità. A chiederselo sono in tanti, e soprattutto hanno diritto di porsi l’interrogativo quegli esodati che a partire dal 2011 hanno avuto il privilegio o lo svantaggio di essere reimpiegati in attività lavorative, magari a tempo determinato, a seguito della conclusione dei precedenti rapporti lavorativi. E proprio alcuni di questi lavoratori, ad esempio nei confronti dei quali, a fronte del raggiungimento dei requisiti necessari nel febbraio 2012, doveva essere resa percepibile la pensione nel marzo del 2013 (la cosiddetta la vecchia quota 96), si sono visti completamente escludere da tutte le salvaguardie. I sentimenti di rabbia sono poi stati sorpassati da una  frustrazione doppia in quanto con riguardo specifico ai cessati dal servizio tramite accordo individuale, non risultava necessario essere stati reimpiegati.

Si ricorda a quest’ultima categoria come l’articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (legge di stabilità) abbia esteso la salvaguardia rispettivamente a:

a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Questo però a condizione che: abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Anche questo a condizione che:  abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Si aggiunge, infine, come nel caso in cui i redditi percepiti successivamente al 30 Giugno 2012 non risultino superiori a 7.500 euro, siano ravvisabili gli estremi, per i lavoratori reimpiegati, per essere potenzialmente inclusi tra questo nuovo gruppo di salvaguardati (lettera c).

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