Nella nota viene spiegato che gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri che assolvono a servizi di pagamento in vece degli Istituti di pagamento comunitari autorizzati ad erogare prestiti in Italia senza succursali sono obbligati a comunicare a cadenza mensile all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la tipologia di ogni rapporto od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici nonché a cadenza annuale le informazioni integrative richieste dall’articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. E’ necessario, inoltre, che venga predisposta la procedura telematica per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’amministrazione finanziaria.
Da ottobre, dunque, come fissato dal provvedimento 25 marzo 2013 dell’agenzia delle Entrate, anche questi operatori avranno l’obbligo di aprire le porte al Fisco per permettergli di controllare i conti degli italiani e le loro attività finanziarie. Andranno sotto la lente di ingrandimento così non solo i conti correnti e le operazioni extra-conto, ma anche i depositi (titoli e/o obbligazioni), la gestione patrimoniale, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi, i contratti derivati, le carte di credito/debito, i prodotti assicurativi, l’acquisto e la vendita di oro e il numero degli accessi annui alle cassette di sicurezza.
Leggi l’e – book per saperne di più sull’Anagrafe dei conti correnti.
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