Dichiarazione 730 pensionati: come verificare il conguaglio spettante

Paolo Ballanti 29/06/23
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Conguaglio dichiarazione 730 pensionati, come funziona? Nel 2023, come di consueto, l’Inps effettuerà sul cedolino della pensione il conguaglio delle imposte dovute o delle somme da rimborsare ai contribuenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi di competenza dell’anno 2022, presentata con il modello 730.

Nello specifico, all’interno della dichiarazione stessa, vengono sommati i redditi percepiti o totalizzati dal pensionato nell’anno precedente e, sulla base di questi, è calcolata l’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dovuta. Quest’ultimo importo è confrontato con le imposte già pagate o trattenute al contribuente: imposte dovute – imposte già trattenute o pagate.

Se la differenza è positiva significa che al contribuente devono essere trattenuti altri importi a titolo di imposte ancora dovute. Al contrario, se la differenza è negativa, il pensionato ha diritto al rimborso delle somme pagate in eccesso. Nel primo caso si parla di conguaglio a debito mentre, nel secondo, di conguaglio a credito.

Per i soggetti nei cui confronti l’Inps opera come sostituto d’imposta nel 2023 e, di conseguenza, può effettuare le trattenute o i rimborsi direttamente nel cedolino della pensione, una volta ricevute le risultanze dei modelli 730 dall’Agenzia entrate.

Il pensionato, dal canto suo, può verificare il conguaglio che spetterà nel cedolino grazie a tre diversi canali:

  • La piattaforma online presente sul sito dell’Inps;
  • L’app “INPS mobile”;
  • Il modello 730/4 presentato all’Agenzia entrate direttamente o tramite intermediario.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Dichiarazione 730 pensionati: verifica conguaglio tramite servizio Inps

Collegandosi al sito “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” è possibile consultare online le risultanze contabili della dichiarazione dei redditi. La piattaforma Inps è accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS e permette di:

  • Verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • Ottenere la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • Comunicare l’eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’Inps all’Agenzia entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • Verificare l’importo delle trattenute e / o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle pensioni erogate dall’Inps.

Dichiarazione 730 pensionati: verifica conguaglio tramite app

I dati relativi al conguaglio 730 sono altresì disponibili sull’applicazione per smartphone “INPS mobile”.
L’app in questione è scaricabile dai portali “Play Store” ed “App Store”.

Il risultato della Dichiarazione 730 pensionati

Il pensionato può verificare il risultato della dichiarazione 730 consultando direttamente i documenti trasmessi all’Agenzia entrate, sia in caso di presentazione in autonomia che di trasmissione a mezzo di un intermediario.
Il conguaglio a debito o a credito per il contribuente è rappresentato da un singolo importo complessivo, risultante dalla somma algebrica di:

  • Tutte le imposte a debito, compresi primo acconto Irpef, cedolare secca ed acconto tassazione separata;
  • Tutte le imposte a credito;

del dichiarante e dell’eventuale coniuge (in caso di dichiarazione congiunta). Il risultato del conguaglio è riportato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:

  • Al rigo 161, se a debito del contribuente, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2);
  • Al rigo 163 se a credito del contribuente con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Dichiarazione 730 pensionati: quando arriva il conguaglio

I rimborsi delle imposte trattenute in eccesso o, al contrario, i recuperi per tasse ancora dovute vengono effettuati per i pensionati “a partire dal mese di agosto o di settembre” (istruzioni 730, disponibili su “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730/2023 – Modello e istruzioni”). È opportuno precisare, tuttavia, che nella guida disponibile in linea (alla pagina dedicata al servizio di assistenza fiscale 730/4) e, altresì, stando a quanto avvenuto, ad esempio, nel 2021 e nel 2022, i conguagli da modello 730 hanno avuto inizio a partire dal cedolino della pensione di agosto.

Dichiarazione 730 pensionati: cosa succede se il conguaglio è di importo esiguo

L’Inps non effettua alcun versamento del debito o rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dal 730 è uguale o inferiore a 12 euro.

Dichiarazione 730 pensionati: conguaglio a credito

In caso di conguaglio a credito, l’Inps effettua nel cedolino della pensione il rimborso delle imposte trattenute in eccesso al contribuente.

Dichiarazione 730 pensionati: conguaglio a debito

In caso di conguaglio a debito, il sostituto d’imposta (Inps) provvede a trattenere sul cedolino della pensione gli importi (o le rate) a titolo di:

  • Saldo e primo acconto Irpef e cedolare secca;
  • Addizionali regionali e comunali;
  • Acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata;
  • Acconto addizionale comunale.

Incapienza
Se il compenso del mese è insufficiente ad esaurire la trattenuta, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, pari allo 0,40% mensile, sarà recuperata nei mesi successivi sino al termine del periodo d’imposta.

Se nel mese di dicembre residuano ancora delle somme dovute all’Erario e l’Inps non ha la possibilità di trattenerle per incapienza degli importi, il contribuente dovrà attivarsi per versare, in autonomia, l’ammontare stesso e i relativi interessi.

Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Dilazione
Il pensionato ha la possibilità di chiedere la dilazione del debito in un massimo di 4 rate, a partire dal mese di agosto. La rateizzazione deve infatti concludersi con il mese di novembre.
Come precisa l’Inps nel manuale disponibile in rete la rateizzazione “viene applicata sui conguagli in modo tale da effettuare trattenute costanti”, cui si aggiunge tuttavia una maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse, applicato a partire dalla seconda rata.

Per garantire la dilazione del debito nei cedolini di agosto, settembre, ottobre e novembre è necessario che il flusso arrivi dall’Agenzia entrate entro la data del 30 giugno. Infatti, qualora “la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta” (news Inps sul cedolino di pensione di agosto 2022).

Dichiarazione 730 pensionati: secondo o unico acconto Irpef

A novembre è previsto il recupero, in un’unica soluzione, delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef – cedolare secca.

Il pensionato ha tuttavia la possibilità di chiedere, entro il 10 ottobre, l’applicazione di una minore trattenuta o addirittura che la stessa non venga effettuata. La richiesta in questione può essere trasmessa all’Inps attraverso il servizio online di assistenza fiscale 730/4.

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