Giovedì 29 giugno con con 154 voti favorevoli e 82 contrari, la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Con il via libera di Montecitorio che ha seguito quello di Palazzo Madama, il testo è stato quindi approvato definitivamente. Nel percorso di conversione in legge non sono mancate le novità, tra cui si citano le proroghe riguardanti l’accesso allo smart working per determinate categorie di lavoratori.
Ci riferiamo in particolare a lavoratori fragili, genitori di figli under 14 e soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19. Nei loro confronti il DDL numero 685 estende, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2023, il ricorso al lavoro a distanza, in deroga alla normativa, rappresentata dalla Legge numero 81/2017.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
Smart working: proroga per i lavoratori fragili
Il nuovo articolo 28-bis del Decreto Lavoro proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’accesso allo smart working da parte dei cosiddetti lavoratori fragili. Tali si intendono i lavoratori, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022.
Nei confronti dei soggetti citati il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, anche attraverso l’adibizione ad una mansione diversa, nell’ambito della stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
Da notare che l’eventuale assegnazione di mansioni diverse, ai fini di garantire l’accesso al lavoro agile, non deve comportare alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La normativa attualmente vigente
La proroga disposta dal D.L. Lavoro interviene sulla disposizione contenuta all’articolo 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra 2023) con cui si è decretato sino al 30 giugno 2023 l’accesso allo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati.
Risorse pubbliche
La misura di estensione del lavoro a distanza per i soggetti fragili si riflette sulle casse dello Stato, nell’anno corrente, per 541.839,00 euro. Per coprire la spesa citata si provvede “mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025”nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023 “allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito” (articolo 28-bis, comma 2).
Per approfondire tutti gli aspetti dei contratti di lavoro dipendente (nel pubblico e nel privato), consigliamo i libri “Il Lavoro Subordinato” e “Il Lavoro Pubblico“.
Smart working: genitori di figli under 14
In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro è inserito il comma 3-bis all’articolo 42, con cui si proroga al 31 dicembre 2023 il lavoro agile per i genitori di figli under 14, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2023.
In sostanza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 numero 81.
L’attività a distanza dev’essere in ogni caso compatibile con le caratteristiche della prestazione. La misura in parola opera a condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
- Altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- Un genitore non lavoratore.
Smart working: lavoratori esposti al rischio di contagio Covid
Sino al 31 dicembre 2023 il diritto appena citato riguardante lo svolgimento dell’attività in smart-working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dallo stesso medico competente.
L’accesso allo smart-working è comunque possibile a condizione che tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della mansione svolta.
Disciplina vigente
Al pari di quanto previsto per i genitori di figli under 14, la disciplina attualmente vigente (Decreto Milleproroghe 2023) contempla il lavoro a distanza a beneficio dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19, sino al prossimo 30 giugno.
Smart working: la disciplina ordinaria di accesso al lavoro agile
Al di là di quella che è la disciplina speciale, garantita sino al 30 settembre / 31 dicembre, la legge che ha normato in Italia il lavoro agile (Legge 22 maggio 2017 numero 81) impone (articolo 18, comma 3-bis) ai datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile, di riconoscere priorità di accesso allo smart-working in favore delle lavoratrici e dei lavoratori:
- Con figli fino a 12 anni di età;
- Con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età);
- Con disabilità in situazione di gravità accertata;
- Caregivers.
Smart working: cosa succederà dal 1° ottobre 2023?
Con il venir meno della disciplina derogatoria:
- Dal 1° ottobre 2023 per i lavoratori fragili;
- Dal 1° gennaio 2024 per i genitori di under 14;
- Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19;
l’accesso allo smart-working sarà subordinato ad appositi accordi individuali tra azienda e dipendente.
I suddetti accordi dovranno rispettare le disposizioni di cui alla citata Legge numero 81/2017 e le indicazioni contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.
Non è escluso che, soprattutto nelle aziende di medio-grandi dimensioni, il ricorso allo smart working avvenga in attuazione di accordi-quadro conclusi con le rappresentanze sindacali aziendali o loro articolazioni territoriali.
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