La legge n.92/2012 ha stabilito che, in merito alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche se in somministrazione, di lavoratori aventi età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetti per la durata di 12 mesi la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La medesima legge, inoltre, decreta anche che qualora il contratto sia trasformato a tempo indeterminato, la diminuzione dei contributi si proroga fino a 18 mesi dalla data di assunzione a termine; e che qualora l’assunzione sia realizzata con contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi valga direttamente per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
L’incentivo, che in pratica è rappresentato da uno sgravio contributivo del 50% per la durata di 12/18 mesi, spetta nel rispetto del Regolamento Ce n.800/2008 anche in relazione alle assunzioni di donne di ogni età, che siano però senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni che siano ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi struttutali dell’Ue e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del regolamento citato, selezionate annualmente con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell’economia, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque siano residenti.
Quindi il provvedimento firmato ieri individua le aree laddove sarà possibile godere dello sgravio sulle assunzioni di lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
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