Il provvedimento elaborato dal ministero del Lavoro era già stato analizzato dalla commissione speciale della Camera e in quella situazione non erano certo mancate le polemiche; infatti immediatamente dopo la sua trasmissione al Parlamento, i deputati del Pd Maria Luisa Gnecchi e Cesare Damiano hanno riscontrato una difformità tra il testo della legge 228/2012 che decretava il terzo provvedimento di salvaguardia e il decreto attuativo.
Il nodo intorno al quale si sono concentrate le divergenze concerne i requisiti previsti per gli autorizzati al versamento dei contributi volontari; mentre la legge ammette l’evenienza di aver ricominciato a lavorare dopo l’autorizzazione, il Dm invece la esclude. Questa variazione, nonostante il fatto che i posti disponibili per la salvaguardia rimangono inalterati, ha effetti su coloro che possono avere il beneficio.
Le commissioni parlamentari, nell’esprimere parere positivo, hanno quindi determinato come condizione il ripristino, nel Dm, del testo originario del comma 231 della legge 228/2012 oltre ad altre tre modifiche minori, inoltre viene richiesto che l’Inps non si limiti a controllare l’esaurimento dei posti disponibili, ma realizzi un censimento di tutte le domande presentate, così che il quadro della situazione possa essere chiaro.
Nel via libera è stata inserita anche la raccomandazione di migliorare le condizioni dei lavoratori in mobilità la cui domanda di autorizzazione alla continuazione volontaria non è stata accolta. Per costoro si prevede la possibilità di fare domanda “ora per allora” in maniera tale da accedere alla salvaguardia mediante i requisiti indicati nell’articolo 2, lettere d) del medesimo decreto ministeriale.
Il terzo provvedimento di salvaguardia tutela complessivamente 10.130 persone, di cui 2.560 in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi siglati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano i criteri per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014. Altri 1.590 posti sono riservati agli autorizzati al versamento volontario dei contributi previdenziali, mentre 850 posti sono per i prosecutori aspettano di portare a termine la mobilità.
Per i lavoratori “cessati”, ossia quelli che hanno sottoscritto accordi, anche singolarmente di incentivo all’esodo, ci sono 5.130 posti. Gli appartenenti a queste ultime tre categorie devono maturare la decorrenza della pensione entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, termine che secondo quando stabilito nel messaggio 4678/2013 dell’Inps, parte il 6 gennaio 2015. Dopo che il decreto ministeriale sarà “aggiornato” andrà pubblicato in Gazzetta ufficiale prima di essere operativo a tutti gli effetti.
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