Con riferimento al secondo illecito, prosegue il provvedimento giurisdizionale, “il fatto di avere, con la condotta ossessiva di cui al primo, creato pregiudizio allo svolgimento del lavoro della collega, entrando continuamente nel suo ufficio per sollecitare incontri, trattenendovisi ogni volta a lungo nonostante le chiare manifestazioni di insofferenza oppostegli, nonché di avere inviato alla collega, a seguito del netto rifiuto dalla stessa oppostogli, una lettera con la quale segnalava la situazione di incompatibilità in cui la medesima collega si sarebbe trovata a causa dell’esercizio della professione legale da parte della sorella, e di avere poi segnalato la detta incompatibilità al Consiglio superiore della magistratura”.
La Sezione disciplinare, dopo avere riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla donna ‘vittima’ delle attenzioni e quelle dell’ufficio difensivo del sostituto procuratore, ha preso in esame le risultanze dell’indagine disciplinare e delle asserzioni esposte nel corso dell’udienza disciplinare, giungendo alla conclusione che le condotte riferite dalla collega “avevano trovato riscontro nelle risultanze istruttorie”. La stessa Sezione ha dunque valutato le condotte contestate pienamente integranti il reato di cui all’art. 612-bis del Codice Penale,“essendosi una parte della condotta e il momento finale della consumazione del reato, di natura abituale, verificatisi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009 (25 febbraio 2009), con conseguente assoggettamento delle condotte stesse alla nuova fattispecie di reato”.
Con attinenza agli elementi costitutivi del reato, la Sezione ha ritenuto comprovato che la condotta dell’uomo avesse procurato nella collega “una forma ansiosa evidente”. La Sezione disciplinare ha reputato provato anche il secondo degli illeciti contestati, attestato che il comportamento sotto accusa, oltre ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen., veniva a costituire un “comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti di un altro magistrato”, condotta, questa, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Quanto alla determinazione della sanzione, la Sezione, tenendo in considerazione le caratteristiche dei fatti contestati, la situazione di disagio complessivo provocato nell’ufficio di appartenenza nonché la grave lesione al prestigio dell’ordine giudiziario e dell’immagine del magistrato incolpato, ha optato per l’inflizione della “sanzione della perdita di anzianità di mesi due, con applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio, confermando la destinazione dell’incriminato alla funzione di magistrato distrettuale requirente presso la Corte d’appello di Firenze”.
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