Il legislatore ha, negli ultimi anni, introdotto numerose misure riguardanti il taglio al cuneo fiscale, inteso come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori.
Nell’anno corrente sono due le misure in vigore il cui scopo è appunto quello di aumentare il netto spettante ai dipendenti. Da un lato la riduzione dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) trattenuti al lavoratore in busta paga, dall’altro l’ex Bonus Renzi (o trattamento integrativo) riconosciuto come importo netto al ricorrere di determinati requisiti reddituali.
A questo punto è lecito chiedersi se le misure di riduzione del cuneo fiscale operano solo sulle mensilità ordinarie o si estendono anche alle mensilità aggiuntive.
Indice
Taglio al cuneo fiscale nel Decreto Lavoro
L’articolo 39, comma 1, del Decreto – legge 4 maggio 2023 numero 48 (detto anche Decreto Lavoro) ha previsto, dal 1° luglio 2023, un aumento, pari a 4 punti percentuali, del taglio al cuneo fiscale, ovvero lo sgravio sui contributi IVS a carico del lavoratore (trattenuti in busta paga), attualmente in vigore.
Di conseguenza, a regime, l’esonero contributivo sarà pari a:
- 6 punti percentuali (rispetto all’attuale 2%) a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, valore maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 7 punti percentuali (in luogo del 3% attuale) a patto che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, valore maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Taglio al cuneo fiscale: quali effetti sulla tredicesima?
I citati aumenti, tuttavia, se da un lato troveranno applicazione, dal 1° luglio prossimo, con riferimento alle mensilità ordinarie, lo stesso non potrà dirsi della tredicesima.
Il D.L. Lavoro prevede infatti che l’incremento di 4 punti percentuali dovuto dal taglio al cuneo fiscale non ha alcun effetto sul rateo della tredicesima. Sul punto l’Inps ha precisato (Messaggio del 24 maggio 2023 numero 1932): “Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità, ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, l’articolo 39 del decreto – legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima”.
Tredicesima erogata in un’unica soluzione
Alla luce di quanto appena affermato, in relazione alla tredicesima, erogata in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2023, troverà applicazione il “vecchio” sgravio IVS pari a:
- 2 punti percentuali a patto che la tredicesima non ecceda l’importo di 2.692,00 euro;
- 3 punti percentuali a condizione che la tredicesima non superi i 1.923,00 euro.
Tredicesima erogata mensilmente
Nel caso in cui la tredicesima venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
- 2 punti percentuali a patto che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224,00 euro (2.692,00 / 12);
- 3 punti percentuali a condizione che il rateo mensile di tredicesima non superi l’importo di 160 euro (corrispondente a 1.923,00 / 12).
Riduzione IVS distinta
Alla luce di quanto appena descritto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 avremo una riduzione IVS distinta:
- Sulle mensilità ordinarie al 6 – 7%;
- Sulla tredicesima mensilità al 2 – 3%.
>> Leggi qui “Cos’è il Cuneo fiscale e come si calcola in Italia”
Taglio al cuneo fiscale: come cambia la quattordicesima?
Tenuto conto del fatto che l’aumento deciso dal D.L. Lavoro opererà per i periodi di paga dal 1° luglio 2023, in caso di erogazione della quattordicesima mensilità (ed in generale di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima) si fa riferimento alle indicazioni fornite sempre dall’Inps con la Circolare del 24 gennaio 2023 numero 7.
Nel documento, l’Istituto chiarisce che nel mese di erogazione della quattordicesima la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei, sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per l’applicazione delle due riduzioni.
Al contrario, se tale limite è superato, l’esonero contributivo, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Per approfondire il tema del rapporto di lavoro dipendente si consiglia il volume “Il Lavoro subordinato”.
Taglio al cuneo fiscale: Bonus Irpef
Un’altra misura di riduzione del cuneo fiscale è rappresentata dall’ex Bonus Renzi ora chiamato trattamento integrativo, destinato a quanti percepiscono redditi da lavoro dipendente (e taluni redditi assimilati) ed hanno:
- Un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
- Un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
Reddito fino a 15 mila euro
Il bonus opera come somma netta, riconosciuta in busta paga, pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) per quanti hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 15 mila euro.
Reddito tra 15 mila e 28 mila euro
Al contrario, chi si colloca nella fascia di reddito compresa tra 15 mila e 28 mila euro ha diritto al bonus a patto che l’Irpef lorda, determinata sul reddito complessivo, sia di ammontare superiore a:
- Detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
- Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e detrazioni edilizie, riguardanti spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.
In tal caso il trattamento integrativo spetta per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra citate e l’Irpef lorda.
Il bonus opera su tredicesima e quattordicesima?
Al ricorrere delle citate condizioni di reddito e di imposta lorda (quest’ultima dev’essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente) il trattamento integrativo è riconosciuto anche in caso di liquidazione delle mensilità aggiuntive.
Il bonus opera sia a fronte del pagamento di tredicesima e quattordicesima in un’unica soluzione che in caso di erogazione mensile.
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